COMUNICATO
Il 29 marzo 2025, due settimane dopo rispetto a quanto preannunciato, è stata notificata l’ordinanza ex art. 409 c.p.p. con cui il GIP di Modena ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nato dagli esposti contro la mostra blasfema di Carpi, in cui erano indagati l’artista, i curatori e il vescovo della diocesi Mons. Erio Castellucci.
Contrariamente a ciò che il ritardo poteva far supporre, ovvero un approfondimento di tutte le ipotesi di reato evidenziate negli esposti e nella memoria depositata, a una prima lettura del provvedimento colpisce e pone ampi interrogativi la grave carenza della sua motivazione.
Iustitia in Veritate, presente nel processo a difesa dei fedeli, offre alcuni spunti di riflessione a beneficio della reale portata di ciò che i difensori degli indagati hanno proditoriamente dichiarato cantando vittoria.
Tra i cardini fondamentali del nostro ordinamento giuridico, l’art. 111 c. 6 della Costituzione stabilisce che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”, e l’osservanza di tale principio è prevista a pena di nullità in quanto la precisa ed esaustiva motivazione è diretta a garantire la razionalità nella conoscenza giudiziale e nel processo, unitamente al diritto delle parti alla valutazione completa delle prove.
In ossequio a tale esigenza, pertanto, il codice di procedura penale all’art. 125 comma 3 statuisce l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali – come l’ordinanza in questione – a garanzia del corretto svolgimento dell’iter procedimentale che porta alla conclusione di un ragionamento probatorio legittimo. La decisione del giudice deve essere quindi adottata non solo nel rispetto della legalità, ma anche rispondere ai postulati della logica.
Non è ammissibile cioè che un giudice motivi il provvedimento semplicemente appellandosi al ”libero convincimento” – pur rimanendo anche questo un principio fondamentale –, perché devono essere spiegate in modo preciso e consequenziale tutte le motivazioni sottese alla decisione. Altrimenti, costituendo parte essenziale e indispensabile in una qualsiasi decisione giurisdizionale, trattandosi di conclusione di un ragionamento, la motivazione è prevista a pena di nullità dello stesso provvedimento.
Nel caso dell’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Modena, ci troviamo di fronte ad un provvedimento totalmente omissivo di parecchi punti sollevati nell’opposizione alla richiesta di archiviazione.
La decisione che fa esultare i sostenitori della bontà della blasfemia oggettiva perpetratasi a Carpi è lacunosa, con motivazione parziale, insufficiente o addirittura omessa su vari aspetti in cui il Giudice avrebbe dovuto pronunciarsi.
Nulla infatti il Giudice esprime sul palese plagio delle cd opere esposte, omette di pronunciarsi sulla palese truffa a danno di tutti, e sorvola bellamente, sminuendone così la gravità, sulla questione sollevata a causa delle evidenti raffigurazioni oscene fruibili anche da minorenni – per cui era intervenuta direttamente la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori -, e sull’oggettivo vilipendio che non può certo essere visto negli occhi dei fedeli scandalizzati che hanno reagito solo con preghiere e rosari di riparazione.
Infine sorvolando anche sulla presunta aggressione denunciata dall’artista per cui la Procura non ha svolto indagini, lasciando così un alone di stranezza sull’effettivo accadimento dei fatti.
Perché tali omissioni, in violazione dei dettami di cui agli artt. 111 della Costituzione e 125 c.p.p.?
Senza nulla togliere al principio del libero convincimento del giudice, tali palesi vuoti nella parte motiva del provvedimento in questione, lungi dal far cantare vittoria – che comunque sarebbe come quella di Pirro – lasciano un pesante dubbio sulle effettive intenzioni delle stesse, con una decisione evidentemente redatta tanto frettolosamente quanto lacunosamente.
Forse che su alcune questioni è vietato pronunciarsi? Forse che la blasfemia oggettiva rinvenibile in qualcosa che ha offeso la fede cattolica va valutata solo se vi era intenzione di offendere nelle intenzioni di chi doveva vigilare e non l’ha fatto? O in chi doveva controllare l’effettiva originalità delle opere che hanno comunque turlupinato i visitatori nella loro scopiazzatura di quelle altrui?
Perché lo scandalo può essere solo negli occhi di chi guarda e non nella volontà di chi voleva provocare, e lo ha saputo fare, come la stessa ordinanza afferma?
Allo Stato – e ai suoi organi giurisdizionali – non veniva chiesto di giudicare le distinzioni tra le diverse visioni cattoliche della fede, ma di valutare tutti gli aspetti di reato – non solo alcuni – di una mostra blasfema che ha oggettivamente vilipeso, e le azioni e decisioni di chi ha avallato tale scempio provocatorio, che peraltro ora è stato riconosciuto.
Il pastore di quella diocesi farà bene a non cullarsi troppo illudendosi di un’assoluzione, per tacitare la coscienza e sentirsi a posto come dopo una vittoria di Pirro.
Nessuno ha vinto, tanto meno il suo ruolo; di sicuro ha perso la verità dei fatti, che però rimane e non può essere censurata da un provvedimento giudiziario scandalosamente omissivo, lacunoso e ambiguo.
Avv. Francesco Fontana – Presidente Iustitia in Veritate
Milano, 31 marzo 2025 – Santa Balbina

2 risposte su “La mostra blasfema di Carpi, non solo una vittoria di Pirro”
Purtroppo ormai la religione cattolica può essere offesa impunemente da chiunque, visto la gran parte della nostra magistratura sempre pronta a difendere i blasfemi, i ladri e i rapinatori. Sembra sia quasi sempre contro i cittadini per bene che lavorano e fanno il loro dovere. Preghiamo il Signore che ponga fine a certe assurdità e persistiamo sulla nostra strada.
I miei più cordiali saluti
Diciamo che il giudice è di parte, qualsiasi valido argomento lo avrebbe ignorato, perché dalla parte dei propagatori di blasfemia. Qui vedo i diritti e le leggi calpestate.