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DPCM 3 Novembre – QUALCHE UTILE CHIARIMENTO

Il DPCM del 3 Novembre, con la ripartizione delle nostre regioni (art. 3) in 3 fasce di rischio – gialle, arancioni, rosse – ha reintrodotto lo spettro del lockdown, a distanza di otto mesi dal precedente.

Non ci soffermiamo sui legittimi interrogativi che tale provvedimento comporta, particolarmente per quanto riguarda le implicazioni di natura economica ai danni di un numero sempre crescente di famiglie, quanto piuttosto, come nel caso del DPCM del 13 Ottobre (https://www.iustitiainveritate.org/dpcm-13-ottobre-qualche-utile-chiarimento/ ); ci limitiamo a fornire alcune informazioni che riteniamo utili a salvaguardare il legittimo esercizio della propria libertà nella situazione contingente, pur nel rispetto dell’emergenza sanitaria in atto.

Poiché è previsto che diverse attività commerciali e servizi pubblici continuino a funzionare, nell’osservanza delle restrizioni igienico sanitarie dettagliate nel DPCM, l’usufruire di tale servizi è contemplato come motivazione legittima per gli spostamenti (Art. 1 comma 3).

Tra le attività consentite sono previste le manifestazioni pubbliche, purchè organizzate secondo i criteri di sicurezza indicati nel DPCM; di conseguenza i singoli cittadini possono prendervi parte alla stregua di qualsiasi altro servizio pubblico disponibile.

Inoltre, qualora tali servizi nel proprio comune risultassero sospesi o non disponibili, è altresì legittimo lo spostamento al di fuori del proprio comune per accedervi (Art. 2 comma b).

Qualora i servizi in oggetto riguardassero ambiti di natura altamente professionale (medica, legale, finanziaria, commerciale …) è possibile avvalersi delle prestazioni del proprio professionista di fiducia (medico, avvocato, notaio, consulente finanziario, commercialista …) anche al di fuori del proprio comune di residenza.

Le considerazioni suddette valgono anche per le zone classificate come arancioni o rosse.

Si tratta di una possibilità importante per quanto riguarda l’accesso ai luoghi di culto e ai servizi religiosi ivi offerti, tenendo conto della sensibilità religiosa individuale, particolarmente quando sono legati ad una specifica figura di riferimento (sacerdote di fiducia, confessore abituale o il direttore spirituale) o alla modalità di celebrazione della Santa Messa.

In questo contesto, alcuni degli scenari più comuni in cui sarebbe possibile avvalersi della possibilità di spostamento anche al di fuori del proprio comune potrebbero riguardare:

  • accesso ai sacramenti (in particolare la confessione);
  • direzione spirituale;
  • Santa Messa in orari o con riti (es. rito antico) non disponibili nel proprio comune.

Da tenere presente nelle suddette circostanze di spostamento che:

  • Qualora fermati per un controllo deve essere rilasciata la dichiarazione riguardante lo spostamento necessitato, indifferentemente redatta dal soggetto o predisposta dall’agente operante;
  • Con riferimento alle eventuali necessità legate al catechismo, tale aspetto è demandato ad ogni singola parrocchia, non essendo la frequenza al catechismo equiparabile ad un obbligo scolastico.

Il presente comunicato di Iustitia in Veritate vuole essere solo un primo semplice aiuto interpretativo all’attuale situazione emergenziale determinata dall’ultimo DPCM, riproponendoci appena possibile ulteriori approfondimenti.

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