Prof colpita da pallini: voto in condotta ai docenti?

Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha chiesto la riconvocazione del Consiglio di classe che ha attribuito un “9” e un “8” in condotta a due studenti che avevano lanciato pallini contro un’insegnante.

Il sito web “La tecnica della scuola” in un articolo del 27/06/2023 riporta la seguente dichiarazione del Ministro:  “Con riguardo alla valutazione della condotta degli alunni coinvolti nel noto episodio accaduto all’Istituto Superiore Viola Marchesini di Rovigo, visti gli esiti della relazione degli ispettori e considerata la non corretta applicazione del DPR 122/2009 e del regolamento di istituto, ho avvertito l’esigenza di invitare la dirigente scolastica a riconvocare il Consiglio di classe, al fine di riconsiderare in autotutela le decisioni prese”.

Ci sono diverse questioni da considerare al riguardo: anzitutto la competenza del Consiglio di classe che non può essere costretto a riunirsi, né tantomeno obbligato a rivedere i voti, dal Ministro dell’Istruzione.

“La tecnica della scuola” commenta: “L’invito di Valditara è, quindi, volto a riconvocare il consiglio di classe, non certo a modificare, dall’oggi al domani, la valutazione data agli alunni”: peccato che sia successo nella realtà proprio così: il Consiglio di classe è stato riconvocato e sono stati abbassati i voti. L’”8” è diventato un “6” e il “9” un “7” e perciò sono stati modificati, da un giorno all’altro, i due voti di condotta.

Ciò è lecito? Anche qui, da un punto di vista puramente formale, sì, in quanto la modifica è stata operata dallo stesso organo che aveva attribuito i voti precedentemente; da un punto di vista sostanziale, non è dato sapere in base a quali nuovi elementi il Consiglio di classe abbia modificato le proprie decisioni. Sono emersi nuovi elementi non citati nel primo Consiglio di classe? Sono arrivate dichiarazioni scritte protocollate da parte dell’insegnante coinvolta? Non sappiamo, anche perché i media dicono tutto tranne come si sono svolti realmente i fatti.

Ciò che sappiamo per certo è che la professoressa ha contattato i giornali “che contano” ed è stata montata una “gogna mediatica” anche sulle reti sociali per un fatto che, per quanto lo si voglia ingigantire, non rientra in un reato penale.

Ma se anche vi rientrasse, per quanto riguarda per esempio la pubblicazione di un video che ritrae la scena, dovrebbe la parte “lesa”, ossia la docente, sporgere denuncia querela per danni morali e all’immagine. Perché non lo abbia fatto e abbia scelto la via amministrativa, non possiamo saperlo: sicuramente il processo penale è più lungo, dispendioso e incerto nei suoi esiti, mentre le decisioni amministrative, in alcuni casi, sono immediate.

È strabiliante, infatti, vedere come la pubblica amministrazione sia efficiente, quando vuole: Valditara ha immediatamente mandato degli ispettori nella scuola incriminata, mentre nella quasi totalità dei casi non si muove foglia, qualunque cosa succeda negli istituti scolastici.

La seconda considerazione è il riferimento al DPR 122/2009, che secondo il ministro non sarebbe stato rispettato; tale decreto, all’articolo 7 enuncia i principi in base ai quali devono essere assegnati i voti di condotta nelle scuole superiori, ma, ovviamente, lo fa in maniera generica, come tutte le enunciazioni di principio.

Come fa Valditara a sostenere che non sarebbe stato rispettato, dato che enuncia principi generali? Come fa a basarsi su una relazione di ispettori, redatta a velocità inconsueta per i funzionari della pubblica amministrazione italiana? E soprattutto, che competenza ha per chiedere una revisione di un giudizio che, per quanto possa essere ritenuto sbagliato, è stato adottato in modo regolare?

Ma veniamo al punto focale: il Consiglio di classe può essere riconvocato solo per gravi motivi di forma (per esempio se mancasse la firma di un docente oppure se un insegnante fosse assente e non venisse sostituito).

L’attribuzione dei voti di condotta va fatta sulla base di elementi certi, che possono essere le note assegnate dai docenti oppure le sospensioni comminate dal Consiglio di classse straordinario, il quale deve essere necessariamente convocato per l’attribuzione anche di un solo giorno di sospensione. Inoltre la modifica dei voti è una questione di merito e non di forma: per cambiare il voto di condotta da “8” a “6” e la “9” a “7” ci devono essere degli elementi precisi, delle prove certe, che nel nostro sistema garantiscono la non arbitrarietà delle decisioni.

Non può essere una prova un articolo di giornale, per quanto influente, né può esserlo la “gogna mediatica” che si scatena sulle reti sociali. Devono essere apportati degli scritti, dei documenti, delle attestazioni, anche testimoniali, ma contestualmente alla riunione finale dello scrutinio.

Se ciò non venisse fatto, l’unica possibilità (in uno Stato che voglia rimanere “di diritto” e non “demagogico”) è quella di impugnare la delibera dello scrutinio finale. Questo avrebbe potuto (e dovuto) fare l’insegnante in questione, se non lo ha fatto la decisione del Consiglio di classe, anche se ritenuta sbagliata, sarebbe stata da rispettare.

La mancanza del rispetto delle decisioni degli organi competenti è un pessimo esempio di come si stia passando ad un regime sempre più discrezionale, nel quale comanda “chi urla di più” oppure chi ha più “potere mediatico”, perché riesce ad influenzare le decisioni di coloro che occupano posti nel governo.

Infine lasciatemi dire che trovo veramente paradossale il fatto che si applichino in maniera “disinvolta” le regole, dopo aver parlato e straparlato di “legalità”.

Forse che la legalità deve essere applicata solo quando serve a raggiungere uno scopo preciso? Forse l’insegnante in questione è di una certa parte politica, che è la stessa dei giornali che hanno sollevato il caso?

prof. Pietro Marinelli