di Marco Schiavi
IL TRIBUNALE DI FIRENZE E L’ISTERIA VACCINISTA OVVERO L’OBBLIGO DI VACCINAZIONE E LA MALATTIA DEL LAVORATORE
La sentenza del Tribunale di Firenze – sezione lavoro del 15 maggio 2024 offre uno spaccato interessante e significativo a dimostrazione dell’arbitraria ed isterica applicazione della normativa COVID in violazione dei principi generali dell’ordinamento e dei corretti canoni dell’interpretazione giuridica.
Si tratta di una vicenda che, a ragione, può essere ritenuta emblematica dei soprusi perpetrati e che solo la tenacia processuale del lavoratore interessato ha condotto al corretto inquadramento giuridico ed alla conseguente declaratoria di illegittimità del comportamento del datore di lavoro, peraltro ente pubblico, nonché al risarcimento del danno patito dal lavoratore.
LA VICENDA CONCRETA
Il Tribunale ritiene “che i documenti agli atti del giudizio comprovino lo stato di malattia del ricorrente per il periodo dal 30 agosto 2021 al 20 febbraio 2022”.
L’Istituto scolastico presso il quale la docente ricorrente svolge la sua attività lavorativa accerta l’inadempimento dell’obbligo vaccinale e con lettera del 18 dicembre 2021 la invita a produrre entro cinque giorni la documentazione relativa alla vaccinazione, al differimento o all’esenzione della vaccinazione stessa, alla richiesta di vaccinazione o, comunque, all’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Non essendo pervenuta alcuna documentazione, con provvedimento del 18 gennaio 2022 l’istituto scolastico accerta l’inadempimento dell’obbligo vaccinale con immediata sospensione del diritto a svolgere l’attività lavorativa, della retribuzione e di ogni emolumento.
Il tutto fino all’1 aprile 2022 secondo le previsioni del decreto legge 24/2022.
Orbene, l’obbligo vaccinale per gli insegnanti era entrato in vigore il 15 dicembre 2021 in forza del decreto legge 172/2021 convertito dalla legge 3/2023, al tempo in cui la docente, sulla base degli attestati di malattia telematici e dello stato matricolare prodotti in giudizio, si trovava già in malattia.
La questione, semplice e lineare, sottoposta al vaglio giudiziario è la seguente: l’obbligo di vaccinazione sussiste anche per i lavoratori in malattia?
Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del lavoratore assente dal lavoro a causa di documentata malattia determina la sospensione del diritto a prestare l’attività lavorativa, della corresponsione della retribuzione ed ogni altro emolumento?
IL RISPETTO DEI PRINCIPI DEL DIRITTO DEL LAVORO
Un’immediata risposta al quesito si evince agevolmente dalla considerazione che l’obbligo vaccinale in capo a determinate categorie di lavoratori, che il citato decreto legge 172/2021 ha progressivamente esteso, è stato introdotto allo scopo di impedire la diffusione della malattia sui luoghi di lavori e, pertanto, non può riguardare chi, a causa di malattia, quei luoghi di lavoro non frequenta.
L’impeto vaccinista non ha certamente conosciuto la logica comune ma, peggio ancora, non ha conosciuto neppure la logica giuridica.
La normativa COVID è stata contrassegnata dalla violazione dei principi giuridici generali comunemente ammessi e dei diritti anche di rango costituzionale, ma la circostanza che caratterizza la vicenda oggetto di commento è l’applicazione arbitraria e palesemente errata del testo di legge, lo stesso testo di legge che consentiva ed anzi imponeva un’interpretazione conforme al sistema del diritto del lavoro ed ai diritti del lavoratore oggetto di tutela. L’autorità pubblica, il che, se possibile, aggrava ulteriormente la posizione del datore di lavoro, ha fatto scempio della legge, dei principi generali del diritto del lavoro e anche delle stesse indicazioni ministeriali, ovvero del diretto superiore gerarchico.
Il Giudice fiorentino parte dalla considerazione che l’ipotesi del lavoratore in stato di malattia non è stata positivamente considerata dal legislatore con riferimento all’obbligo di vaccinazione, ma questa lacuna non impedisce una piana applicazione di due principi generali del diritto del lavoro.
Il primo è il principio secondo il quale la malattia, di per sé, costituisce causa legittima di sospensione degli obblighi cui è tenuto il lavoratore, ovvero l’esecuzione della prestazione e, ai tempi del COVID, la vaccinazione, un obbligo collegato alla qualifica di lavoratore e requisito imprescindibile per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Se la malattia è già causa di sospensione degli obblighi che gravano sul lavoratore, può giuridicamente ipotizzarsi, per effetto della mancata vaccinazione, la sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa, una sorta di sospensione su sospensione?
Né appare plausibile sostenere, con una sorta di mero artificio retorico, che la malattia incide sul “dovere” di eseguire la prestazione in capo al lavoratore e che la mancata vaccinazione priva il lavoratore del “diritto” a svolgere la prestazione stessa, perché nella fase di sospensione del “dovere” il lavoratore non è titolare del diritto, essendo al lavoratore già precluso durante la malattia l’esecuzione della prestazione lavorativa.
II secondo è il principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo la quale si considera prevalente, ai fini del trattamento retributivo la causa verificatisi per prima, nel caso concreto la malattia.
In termini semplici se il rapporto di lavoro è già sospeso per malattia, il lavoratore non può subire pregiudizio alcuno da ulteriori cause di sospensione che possono successivamente verificarsi, ovvero l’inadempimento all’obbligo vaccinale.
Il rilievo accordato alla malattia del lavoratore è reso evidente anche dalla specifica tutela costituzionale, in virtù della quale l’ordinamento con puntuale statuizione assicura al lavoratore in stato di malattia i necessari mezzi di sostentamento.
Il Tribunale evidenzia due elementi che impediscono ogni congettura di dolosa preordinazione della malattia da parte della docente:
– l’assenza per malattia del lavoratore ha avuto inizio il 30 agosto 2021, ovvero quasi tre mesi prima che fosse introdotto l’obbligo vaccinale;
– “rispetto al legittimo godimento da parte della docente nulla la p.a. resistente ha eccepito nel presente giudizio”, ovvero nulla è stato prospettato dallo stesso Ministero in termini di dubbio circa l’effettiva situazione di malattia.
Il Giudice conclude con il riferimento alla ratio della normativa, definita sopra come logica comune, ovvero impedire il contatto del lavoratore non vaccinato con colleghi, studenti o altre persone che frequentano l’istituto scolastico, finalità già realizzata con l’assenza della docente dal luogo di lavoro.
LE INDICAZIONI VINCOLANTI DEL MINISTERO DISATTESE DALL’ISTITUTO SCOLASTICO
Il provvedimento di sospensione desta ancora maggiori critiche se si considera, come evidenziato nella sentenza in commento, quanto affermato dallo stesso Ministero dell‘istruzione e del merito con le note n. 1927 del 17 dicembre 2021 e 1929 del 20 dicembre 2021.
Il Ministero nell’occasione non manifestava mere opinioni, ma indicazioni vincolanti in virtù del principio di gerarchia che governa la pubblica amministrazione ed elencava una serie di situazioni in presenza delle quali non dovevano essere avviate le procedure di verifica dell’avvenuta vaccinazione, ovvero aspettative, congedi, servizio presso altre amministrazioni e, in particolare, “infermità previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro”.
In tali note due elementi chiari sono ricavabili:
– le verifiche riguardano coloro che svolgono l’attività lavorativa presso le istituzioni scolastiche;
– la situazione di infermità è pienamente assimilabile al soggetto affetto da malattia, infatti in entrambe le situazioni i lavoratori, anche se temporaneamente, non svolgono la propria prestazione presso le istituzioni scolastiche.
Con finezza argomentativa il Tribunale rileva che nella normativa COVID il legislatore, per l’inadempimento dell‘obbligo vaccinale, ha previsto la sospensione dalla retribuzione e da ogni altro emolumento senza fare uso del termine indennità, termine che, anche in ossequio al dettato costituzionale di cui all’articolo 38, concerne espressamente la prestazione di natura previdenziale prevista in caso di malattia, denominata, appunto, indennità.
UNA SOSPENSIONE PRIVA DI MOTIVAZIONE
È impressionante la carenza motivazionale del provvedimento di sospensione emesso dall’Istituto scolastico e, al contrario, la mole di elementi normativi ed interpretativi che avrebbe potuto e dovuto costituire un ostacolo all’emissione dell’ingiusto provvedimento di sospensione:
– principi costituzionali;
– finalità della normativa COVID;
– testo letterale della normativa COVID;
– principi generali del diritto del lavoro;
– indicazioni ministeriali.
CONDANNA DEL MINISTERO CON “CORTESIA” NON DOVUTA
Il Ministero viene condannato alla restituzione a favore della ricorrente di quanto alla stessa trattenuto in esecuzione dell’illegittimo provvedimento di sospensione.
L’unico appunto che è doveroso muovere alla sentenza è di avere manifestato una “cortesia” al Ministero, non dovuta ed in contrasto con l’apparato motivazionale, ovvero avere disposto l’integrale compensazione delle spese, il che significa che a carico della vittoriosa ricorrente resterà l’onere di pagare le proprie spese processuali.
Diversamente ed in coerenza con la norma che pone a carico del soccombente il pagamento delle spese processuali, il Ministero avrebbe dovuto pagare integralmente le spese processuali alla docente vittoriosa nel giudizio avanti il Tribunale.
Per giustificare tale compensazione delle spese processuali il Tribunale afferma la “notevole complessità e l’oggettiva controvertibilità” della controversia, ma tale affermazione appare rituale e priva di contenuto.
Invero la vicenda appare per nulla “complessa” ma semplice nella sua struttura e, soprattutto, la “controvertibilità” non pare sussistere, se si considerano i numerosi elementi che il Tribunale ha evidenziato e che sono stati ignorati dall’Istituto scolastico.
Troppi elementi e tutti univocamente indirizzati nella conclusione contraria all’emissione del provvedimento di sospensione, troppi elementi e la cui totale mancanza di considerazione conduce a ritenere la vicenda caratterizzata da grave ignoranza giuridica, isterica applicazione ad ogni costo della normativa vaccinale e pervicace ostinazione anche nel corso del giudizio davanti al Tribunale.
La condanna al pagamento delle spese processuali da parte del Ministero ne sarebbe dovuta seguire in maniera giustificata e doverosa.
È l‘unica critica ad una pronuncia che, per il resto, ci offre una boccata di giusto diritto ed apre un’ennesima finestra sugli abusi perpetrati ai tempi del COVID, anche nella fase applicativa della normativa e anche da istituzioni pubbliche.
Milano, 2 luglio 2024
