In difesa del Giudice Zanda: la perversione dell’azione disciplinare e il controllo della magistratura

di Marco Schiavi

PERPLESSITA’ E PREOCCUPAZIONI. L’APPROCCIO IDEOLOGICO NON GIURIDICO

L’iniziativa disciplinare promossa dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nei confronti del Giudice del Tribunale di Firenze, Susanna Zanda, lascia perplessi e preoccupati.

Perplessi, perchè i capi di imputazione appaiono palesemente pretestuosi, privi di motivazioni convincenti,  una sorta di copia-incolla ed in contrasto con i principi generali dell’attività giudiziaria e di quelli della giurisprudenza disciplinare in particolare.

Preoccupati, perchè l’azione disciplinare è, mai come in questo caso, strumento a difesa di un’impostazione prevaricatamente ideologica, non di un orientamento interpretativo giuridico sancito dalla Corte di Cassazione nell’esercizio della funzione di nomofilachia; tale impostazione ideologica si pretende che diventi motivazione giuridica, in contrasto con la naturale pluralità della dottrina e della giurisprudenza, trasformando in diritto fisso ed immutabile le pretese risultanze scientifiche,  censurando ed impedendo ogni analisi diversa e motivata delle conoscenze scientifiche e del loro sviluppo nel tempo.

Il tutto con effetti sull’autonomia e l’indipendenza della magistratura che sono chiari ed evidenti a chiunque questi valori abbia a cuore e, forse, anche a coloro che li temono.

Perchè l’approccio del Procuratore Generale è ideologico?

Perchè, per usare le parole di Emanuele Samek Lodovici, “la verità del pensiero non è una cosa che interessa all’ideologo”, ovvero la correttezza dell’interpretazione giuridica e l’esame dell’esperienza vaccinale non sono gli scopi dell’azione disciplinare.

All’ideologo, sempre con le parole di Emanuele Samek Lodovici, “non gli interessa sapere per esempio se una cosa è vera o falsa: ma gli interessa sapere se è utile o disutile al suo progetto”.

Il progetto, immediato e percepibile, dell’azione disciplinare é la soppressione del libero convincimento del giudice.

LA CRONOLOGIA DELL’AZIONE DISCIPLINARE COME SINTOMO DI ANOMALIA GIURIDICA

Il decreto legislativo 109/2006 sancisce l’obbligatorietà dell’azione disciplinare in capo al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, eppure in questa vicenda vi è da dubitare circa l’indipendenza di giudizio e di iniziativa, sia per le coincidenze temporali tra iniziative parlamentari (l’interpellanza del senatore Scalfarotto di Italia Viva di cui è leader Matteo Renzi) e l’avvio dell’azione disciplinare, sia per  l’inaspettata sponda che tali iniziative hanno trovato nello stesso Ministro della Giustizia, il quale, in quale in una sorta di “vai avanti tu”, ha lasciato l’iniziativa al Procuratore Generale, consapevole che l’iniziativa ministeriale avrebbe avuto ben altro clamore mediatico, proprio per l’inevitabile colorazione di discrezionalità politica che possiede.

Le date dell’iniziativa disciplinare alimentano tali considerazioni perchè, se è vero che l’istruttoria è partita apparentemente prima delle iniziative politiche, è altrettanto vero che l’avvio formale ne è successivo.

Per convincersi che la vicenda presenta profili temporali non lineari basta considerare quanto emerge dalle carte.

Il primo capo di imputazione fa riferimento all’episodio occorso il 13 dicembre 2021 e già in data 17 dicembre 2021, si legge nell’atto del Procuratore Generale, il verbale della violazione, relativa al mancato possesso del c.d. green pass, è stato trasmesso “agli organi superiori di vigilanza”. Ignoriamo chi siano questi “organi superiori di vigilanza” ma la “notizia circostanziata” viene acquisita dal Procuratore Generale soltanto il 21 marzo 2023.

Ma cosa succede in 14, dicesi 14, mesi?

Il secondo capo di imputazione si riferisce alla comunicazione inviata dal Giudice Zanda il 16 dicembre 2021 al Presidente del Tribunale di Firenze, “da inoltrare anche al Presidente della Corte di Appello di Firenze e al Procuratore Generale di Firenze”, i quali è presumibile che ne siano venuti a conoscenza immediatamente. Anche costoro, comunque, o hanno qualche dubbio sulla rilevanza disciplinare del comportamento del Giudice Zanda o si “dimenticano” della vicenda; in entrambe le ipotesi, anche in questo caso, “la notizia circostanziata” viene acquisita dal Procuratore Generale il 21 marzo 2023.

L’aspetto temporale non è soltanto indice, assieme ad altri, di un procedere non lineare e per nulla trasparente, ma possiede una precisa valenza giuridica, in quanto l’articolo 15 del Decreto Legislativo 109/2006 stabilisce che “L’azione disciplinare è esercitata entro un anno dalla notizia del fatto”: è addebitabile un rimprovero di negligenza al Presidente del Tribunale, al Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze per avere trasmesso ben oltre il termine di legge la “notizia circostanziata” al Procuratore Generale?

Sono i capi degli Uffici giudiziari di Firenze incorsi nell’illecito disciplinare di cui all’articolo 2 comma 1 lettera dd) per non aver comunicato agli “organi competenti” fatti noti sin dal dicembre 2021?

Ed è “strano” che mentre la “notizia circostanziata” della violazione della normativa relativa al c.d. green pass commessa nel dicembre 2021 perviene al Procuratore Generale soltanto il 21 marzo 2023, la notizia circostanziata relativa al decreto emesso dal Giudice Zanda il 6 luglio 2022, che concreta il terzo addebito disciplinare, perviene il 14 luglio 2022, solo sette giorni dopo l’emissione del decreto, con una celerità che fa solo onore all’apparato giudiziario.

Ma ciò rende palese un dubbio disturbante dell’intera vicenda: una volta acquisito il Decreto del 6 luglio 2022, unico vero oggetto dell’addebito disciplinare, si è andati alla ricerca di qualcosa di ulteriore ed allora ciò che non era stato ritenuto rilevante all’epoca (dicembre 2021) lo diventa successivamente, con indifferenza ai termini di prescrizione dell’azione disciplinare e della già valutata irrilevanza dei comportamenti, perchè l’obiettivo, in fondo, non è disciplinare?

Ma cosa succede in 14, dicesi 14, mesi?

Certamente il Giudice Zanda lavora e tra le altre cose, per quanto a nostra conoscenza, segue due procedimenti entrambi relativi alla sospensione dall’esercizio della professione per mancata vaccinazione:

– il primo RG 7360/2022, nell’ambito del quale emette il decreto in data 6 luglio 2022 e l’ordinanza in data 31 ottobre 2022;

– il secondo RG 11334/2022, nell’ambito del quale emette il decreto in data 26 ottobre 2022 e l’ordinanza in data 27 marzo 2023.

Il procedimento RG 7360/2022 è l’unico menzionato nell’atto di incolpazione, stranamente, in quanto i due provvedimenti RG 11334/2022 sono anteriori anch’essi all’avvio dell’azione disciplinare e non si comprende come tali provvedimenti non siano stati comunicati e portati all’attenzione dagli stessi capi degli Uffici giudiziari che hanno trasmesso al Procuratore Generale in data 14 luglio la notizia circostanziata dell’illecito disciplinare.

Quindi, cosa capita dal 14 luglio in Procura Generale? Si legge e si rilegge il decreto 6 luglio 2022, probabilmente la correlata ordinanza del 31 ottobre 2022, non invece la successiva produzione provvedimentale del Giudice Zanda alla quale non vi è alcun riferimento nel capo d’incolpazione.

Trascorrono 10, dicesi 10, mesi. La Procura Generale deve decidere se due provvedimenti, decreto e ordinanza, concretino una violazione disciplinare. Sono provvedimenti che hanno dato luogo ad un significativo clamore mediatico e tutto in Procura Generale appare, fermo, immobile.

L’azione disciplinare del Procuratore Generale è obbligatoria, non discrezionale, ma se dall’acquisizione di  “notizie circostanziate”, abbastanza semplici (un verbale di violazione del c.d. green pass, una memoria, due provvedimenti) trascorre un così lungo periodo di tempo, l’obbligatorietà è rispettata?

Ma se non viene neppure citato un ulteriore provvedimento dello stesso Giudice di quasi due mesi precedenti l’avvio dell’azione disciplinare, quale cura si mette nell’intraprendere un’azione disciplinare?

E’ vero che l’articolo 14 del decreto legislativo 109/2006 prevede che il Procuratore Generale si “limiti ad una indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede”, ma i fatti vanno riportati e la cronologia svela superficialità e comportamenti non ispirati da accuratezza e verifiche adeguate.

IL SENATORE SCALFAROTTO ED IL MINISTRO NORDIO: COINCIDENZA TEMPORALE O SIGILLO POLITICO

Il 30 marzo 2023 con il Procuratore Generale ancora silente, interviene il senatore Scalfarotto, notorio esponente di Italia Viva e laureato in giurisprudenza, presentando un’interrogazione al Ministro Nordio.

L’interrogazione riguarda il Giudice Zanda, ben noto agli aderenti di Italia Viva.

Il Giudice Zanda, come riporta il sito “Il Giornale” in data 6 febbraio 2023, ha respinto una richiesta di risarcimento danni avanzata dal senatore di Italia Viva Matteo Renzi contro Marco Travaglio per il celebre rotolo di carta igienica con sopra la sua faccia comparso in diretta tv alle spalle del direttore del Fatto Quotidiano. Matteo Renzi aveva chiesto cinquecentomila euro per i danni “morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali” causati da quel gadget da scaffale e da una cartolina in cui il volto dell’ex premier era accompagnato da un segnale di pericolo e da feci. Il Giudice Zanda condanna Matteo Renzi al pagamento in favore di Travaglio di una significativa somma pari ad Euro quarantaduemila, comprensiva delle spese.

Sempre il Giudice Zanda, come riporta il sito “Il Corriere della Sera” in data 10 febbraio 2023, ha respinto una richiesta di risarcimento danni avanzata da Matteo Renzi nei confronti dello chef Giancarlo Vissani, al quale Renzi aveva chiesto un risarcimento di quattrocentotrentamila euro.

Infine, ancora il Giudice Zanda, come riporta il sito ANSA in data 6 marzo 2023, ha respinto una richiesta di risarcimento danni da duecentomila euro sempre avanzata da Matteo Renzi contro il Corriere della Sera, affermando in motivazione che la somma pretesa “al di là della infondatezza della domanda, ha una palese e ingiustificata carica deterrente, specie ove collocata nell’alveo di iniziative volte ad usare il tribunale civile come una sorta di bancomat dal quale attingere somme per il proprio sostentamento, anche quando lo si coinvolge senza alcun fondamento”.

Il senatore Scalfarotto non è certo tenero nella sua interrogazione e attacca il Giudice Zanda (“la magistrata”):

– riferisce che nel marzo 2022 il Giudice Zanda si è rivolto al Consiglio Superiore della Magistratura “per sapere se sarebbe andata incontro a sanzione disciplinare qualora si fosse recata al lavoro senza green pass”;

– pare una richiesta legittima, ma il senatore Scalfarotto sottolinea criticamente affermazioni del Giudice Zanda quali “sieri sperimentali”, il tampone è una “tortura”, “diritto/dovere di disobbedienza civile”;

– il senatore Scalfarotto, più aggiornato del Procuratore Generale, conosce l’ordinanza del 27 marzo 2023 nella quale il Giudice Zanda è ricorso al “potere di disapplicazione del giudice interno in caso di normativa confliggente” con il diritto comunitario.

Il senatore Scalfarotto conclude riferendosi a “giudizi antiscientifici” espressi dal Giudice Zanda e chiede al Ministro “quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere a tutela dell’onorabilità e della reputazione della magistratura”.

Si potrebbe dire “poco o nulla”: una richiesta al CSM e un’ordinanza, laddove si è fatto applicazione di un noto principio giuridico, ovvero la disapplicazione delle norme interne in contrasto con il diritto comunitario.

La risposta del Ministro Nordio si svela perfettamente allineata all’atto di incolpazione del Procuratore Generale, a partire dalla data, identica, ovvero il 17 maggio 2023, come risulta dal fascicolo 19 del 18 maggio 2023 delle Risposte scritte ad interrogazioni del Senato della Repubblica e dal Protocollo 11339/33/23D dell’atto d’incolpazione della Procura Generale della Corte di Cassazione.

Quindi, il Procuratore Generale che tanti mesi ha lasciato trascorrere da quando ha ricevuto la “notizia circostanziata” dell’illecito disciplinare, avvia la propria azione disciplinare lo stesso giorno della risposta del Ministro Nordio all’interrogazione del senatore Scalfarotto.

Ma se il caso è una pietanza che i criminali cucinano e gli stolti mangiano, è inquietante la valutazione del Ministro:

– “risultano individuabili nella condotta tenuta dalla dottoressa Zanda comportamenti astrattamente suscettibili di rilievo disciplinare”;

– le affermazioni del Giudice Zanda “esorbitano difatti dalla mera libertà di valutazione”;

– i provvedimenti del Giudice Zanda configurano “una grave e inescusabile violazione di legge”.

E allora, perchè il Ministro Nordio non ha iniziato l’azione disciplinare?

E’ vero che l’articolo 14 del Decreto legislativo 109/2006 prevede che il “Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere entro un anno dalla notizia del reato l’azione disciplinare”, ma in questa sede non si discute della valutazione discrezionale che compete allo stesso Ministro, bensì del comportamento del Ministro che afferma di essere a conoscenza di fatti dotati di rilievo disciplinare e che non ha esercitato e non eserciterà l’azione disciplinare. Un comportamento di evidente rilevanza politica, in entrambi gli aspetti.

Perchè lo stesso giorno l’azione disciplinare è stata esercitata dal Procuratore Generale?

Perchè il Procuratore Generale ha atteso così tanti mesi?

E’ una vicenda priva di trasparenza, caratterizzata da significative coincidenze, omissioni prolungate e identità di motivazioni tra la risposta del Ministro Nordio e il contenuto del provvedimento del Procuratore Generale.

Il problema non è questa coincidenza di motivazioni, bensì la natura politica e non giuridica delle motivazioni fatte proprie dal Procuratore Generale e, sia permesso aggiungere, l’impressione che il Ministro della Giustizia stia alle spalle del Procuratore Generale, fornendo una “copertura politica”.

Se il Decreto Legislativo 109/2006 ha inteso riconoscere l’autonomia e l’obbligatorietà dell’azione disciplinare del Procuratore Generale, le circostanze di tempo conducono ad una piana e ragionevole affermazione che contraddice i tratti istituzionali del Procuratore Generale, in questa vicenda una sorta di “longa manus” del Ministro della Giustizia. Con tutti i vantaggi di cui quest’ultimo beneficia. Questa chiave di lettura trova conferma dall’analisi dei tre capi d’incolpazione, di cui due riguardano comportamenti al di fuori dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali ed il terzo prende in considerazione sostanzialmente uno, dicesi uno, provvedimento giurisdizionale, sia pure articolato in due distinte fasi processuali, con due formali provvedimenti in forma rispettivamente di decreto e ordinanza.

IL PRIMO CAPO D’INCOLPAZIONE: IL MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS

Il primo capo di incolpazione attiene al mancato possesso del c.d. green pass all’epoca in cui per ottenerlo era sufficiente anche il tampone antigenico, ovvero il c.d. green pass base.

In data 13 dicembre 2021, secondo il verbale redatto dal funzionario delegato al controllo del Green Pass, verbale poi trasmesso al Presidente del Tribunale di Firenze, il Giudice Zanda era presente in ufficio senza avere effettuato almeno il tampone antigenico.

Al riguardo l’Avvocato Lina Manuali, come riportato dalla stampa, riferisce che “la prima incolpazione contesta alla dottoressa una mancata esibizione del green pass, ma quel giorno aveva fatto tardi in farmacia per accudire la madre anziana poi deceduta. Si è trovata di fronte al dilemma se saltare l’udienza programmata e interrompere un servizio pubblico o se invece rinunciare al tampone”.

Peraltro, secondo quanto riferito dallo stesso Avvocato Manuali, il Giudice Zanda, terminato il servizio, verso le 18 dello stesso giorno, era di nuovo tornata in farmacia per effettuare il tampone, poi risultato negativo.

Si tratta di una vicenda con peculiari caratteristiche:

– riguarda un solo episodio;

– il comportamento del Giudice Zanda appare dettato da una situazione assimilabile ad una scriminante, considerata l’esigenza di salvaguardare lo stato di salute di un’altra persona, ovvero la madre;

– sono coinvolti, da un lato l’interesse alla salute della collettività e, dall’altro, l’altrettanto rilevante interesse della collettività al funzionamento della giustizia;

– si caratterizza per l’assoluta inoffensività della condotta, attesa la mancata lesione o la messa in pericolo del bene tutelato, ovvero la salute pubblica e, nel contempo, il perseguito interesse della giustizia, non risultando che il Giudice Zanda abbia contratto l’infezione;

– si connota per una condotta attiva assimilabile al “ravvedimento operoso”, consistente nella sia pure tardiva esecuzione del tampone nella stessa giornata, che conferma lo stato di salute del Giudice;

– la richiesta di indicazioni del marzo 2022 al Consiglio Superiore della Magistratura “per sapere se sarebbe stata sottoposta a sanzioni disciplinari nel caso si fosse presentata al lavoro priva del Green Pass”,  la quale, come esito e secondo alcune fonti di stampa, “sarebbe stata chiusa senza alcun seguito”, non è menzionata nè nella risposta del Ministro Nordio all’interrogazione del senatore Scalfarotto, nè nell’atto di incolpazione del Procuratore Generale, ma, a prescindere dall’esito della vicenda, la circostanza denota una piena trasparenza nella condotta del Giudice Zanda e l’intenzione di rapportarsi alle indicazioni che sarebbero state fornite dallo stesso organo di autogoverno della magistratura.

Il Ministro Nordio ha cura di precisare che dal 17 gennaio 2022 e fino al 15 aprile 2022 il Giudice Zanda è collocato in congedo per assistere la madre e che “cessato il congedo non sono state registrate altre violazioni da parte del magistrato delle prescrizioni relative alla certificazione verde”.

Che un tale episodio, unico e connotato da tali particolarità, possa essere portato all’esame della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura appare inverosimile.

E’ interessante notare, in quella che appare una violazione del principio del “ne bis in idem”, che il Procuratore Generale qualifica lo stesso unico episodio da due diversi punti di vista:

– nel capo A) dell’incolpazione, quale “violazione dei doveri generali di diligenza e di correttezza”, per essere presente in Ufficio senza certificazione, richiamando l’articolo 1 del Decreto Legislativo 109/2006, che afferma i doveri generali del magistrato (imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità della persona nell’esercizio delle funzioni) la cui violazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera a) solo se ne derivi un “danno ingiusto o indebito vantaggio ad una delle parti”. Ovviamente nulla di questo è avvenuto, avendo il Giudice Zanda violato una norma che prevede una sanzione pecuniaria, esemplificando, una sosta vietata o un pagamento tardivo della tassa rifiuti;

– nel capo B) dell’incolpazione, quale “violazione dei doveri di diligenza, correttezza ed equilibrio” e  “condotta gravemente scorretta nei confronti del personale amministrativo e dei colleghi presenti in Ufficio il 13 dicembre 2021, sottoposti al rischio di contrarre l’infezione da Covid-19”.

Il Procuratore Generale dispone per l’esercizio dell’azione disciplinare di una sola violazione del c.d. green pass e l’articolo 2 comma 1 lettera d), citato nel capo d’incolpazione, prevede “comportamenti abitualmente o gravemente scorretti”, ma è evidente che nell’addebito al Giudice Zanda manca la pluralità dei comportamenti, la violazione è una e una sola. Di questo il Procuratore Generale appare ben consapevole quando nell’atto di incolpazione anzichè usare il termine “comportamenti” usa il termine “condotta”, obliterando la necessaria pluralità dei comportamenti.

Forse non era questo aspetto episodico della vicenda ad avere trattenuto chiunque fino al 21 marzo 2023 dall’esercitare l’azione disciplinare?

Questa unica condotta “gravemente scorretta” (“non scorretti”, come impone il Decreto legislativo 109/2006) viene dal Procuratore Generale ravvisata esclusivamente nei confronti del “personale amministrativo e dei colleghi di lavoro presenti in Ufficio”. Ma perchè, sia permesso domandare, non nei confronti degli avvocati, delle parti dei processi civili, degli imputati nei processi penali, delle forze dell’ordine, dei dipendenti degli studi legali, in una elencazione alla quale si fa fatica a porre un limite, dove il principio “entia non sunt multiplicanda sine necessitate” è violato oltre ogni immaginazione?

Ma vi è di più: si afferma nel capo d‘incolpazione che colleghi e personale amministrativo sono stati “sottoposti al rischio di contrarre l’infezione”. Non risulta che il Giudice Zanda abbia o avesse contratto l’infezione da Covid-19 ed un principio di offensività porterebbe ad affermare che il rischio non c’era.

Il contesto dell’unico episodio, al di fuori della previsione disciplinare di cui al Decreto legislativo 109/2006, le circostanze oggettive e soggettive, connotano la vicenda in termini di buona fede, non esigibilità della condotta, tali da elidere in radice la colpevolezza richiesta anche in ambito disciplinare.

A tutto concedere, il fatto rientra, prima facie, nella “scarsa rilevanza” di cui all’articolo 3-bis del citato Decreto Legislativo 109/2006.

E così ciascuno responsabile dei vari uffici giudiziari di Firenze (Tribunale, Corte di Appello, Procura Generale) deve aver ritenuto per quattordici lunghi mesi.

IL SECONDO CAPO D’INCOLPAZIONE: LA MEMORIA AI CAPI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Ancora più inquietante appare il secondo capo di incolpazione che fa riferimento alla memoria inviata dal Giudice Zanda al Presidente del Tribunale, al Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze.

Occorre riconoscere che la risposta del Ministro Nordio, attesta e conferma l’immediata risposta del Giudice Zanda alla richiesta di giustificazioni del Presidente del Tribunale, qualificando il Ministro la risposta come “memoria”, termine che evoca una articolata esposizione delle proprie ragioni, diversamente dal Procuratore Generale il quale si limita ad un assai riduttivo “messaggio mail”.

Il Procuratore Generale cita pratiche esoteriche”, “satana” e “scene Zombie”, probabilmente col malcelato obiettivo di fare sorridere i lettori del capo d’incolpazione ed attribuire una certa “personalità” al Giudice Zanda.

Ma la realtà è “un poco” diversa ed è lo stesso Ministro Nordio a dare atto della complessità della memoria inviata e nella quale il Giudice Zanda:

– specifica gli elementi di fatto relativi alla vicenda concreta (genitore disabile al 100%, esigenze delle udienze, esecuzione del tampone la sera stessa);

– richiama tutta una serie di considerazione giuridiche a favore della disapplicazione della normativa italiana che imponeva il c.d. green pass (principi costituzionali, diritto dell’Unione Europea, convenzioni internazionali);

– svolge una serie di considerazioni circa i vaccini, con citazione di studi scientifici.

Non si tratta, come in casi noti alla sezione disciplinare del CSM, di condotte che consistono nel rilasciare interviste, partecipare a trasmissioni televisive, intervenire a convegni e manifestazioni pubbliche, anche diffamando colleghi e  manifestando opinioni eversive, ma di una memoria inviata ai capi degli uffici giudiziari di Firenze, caratterizzata da riservatezza ed esposizione di motivazioni al fine di giustificare il comportamento del 13 dicembre e conoscere  l’interpretazione delle norme patrocinata dai destinatari della memoria, nella piena trasparenza del proprio agire.

Se si pone mente all’alluvione normativa determinata dalla pandemia, ai contrasti giurisprudenziali, agli accesi dibattiti che hanno caratterizzato la dottrina, si tratta di un’iniziativa che si colloca perfettamente nel clima esistente al tempo e che tutt’ora continua a generare pronunce giurisprudenziali di forte contrapposizione alla lettura sostenuta dal Procuratore Generale.

E’ un dato acquisito che, nei confini dettati dalla continenza e dal rispetto per l’ordine giudiziario, il magistrato possa manifestare le proprie opinioni; orbene, un siffatto modo di agire, lo si ripete, riservato e rivolto ai capi degli uffici giudiziari, dovrebbe essere oggetto di encomio e non certo d’iniziativa disciplinare. Con ironia si dovrebbe dire che se il Giudice Zanda avesse partecipato a convegni e diffuso le sue iniziative e le sue idee, fosse stato ospite di talk-show con milioni di spettatori, forse il Procuratore Generale avrebbe avuto più e diversi scrupoli, non certo giuridici, prima d’iniziare tale improvvida azione disciplinare.

Le modalità comportamentali alle quali si è attenuto il Giudice Zanda, lungi dall‘intaccare il prestigio dell’ordine giudiziario, denotano rispetto per i vertici dell’ufficio giudiziario, riservatezza e linearità comportamentale.

Che nel contesto di una memoria, come la definisce il Ministro Nordio, oltre a fare riferimento a testi giuridici si possano allargare le considerazioni ad impostazioni culturali e filosofiche di più ampio respiro non può diventare oggetto di responsabilità disciplinare.

I riferimenti al “transumanesimo”, dottrina filosofica e non banale argomento di triviali gruppi di amici, alle teorie di Klaus Schwab, esponente primario del World Economic Forum, nonchè autore di testi tradotti e conosciuti a livello mondiale ed alla cerimonia di apertura del Tunnel del San Gottardo nel 2016,  commentata con ampiezza sui media ed oggetto di considerazioni quanto ai richiami manifestati, rappresentano il corrente dibattito culturale e nessuno, tranne evidentemente il Procuratore Generale, riteneva che potessero manifestare indice di responsabilità disciplinare del magistrato.

Occorre sottolineare che l’attacco alla libera manifestazione del pensiero è fatto proprio anche da parte del Ministro Nordio che si riferisce a “toni di esacerbato dissenso”, ad  adesione “alle più radicali teorie complottiste elaborate nel corso della pandemia”, alla violazione del “dovere di equilibrio e di riserbo”, dove il riferimento all’”equilibrio” è probabilmente apprezzato dal Ministro solo se coincide con il pensiero patrocinato dallo stesso  e la violazione del “riserbo” non è comprensibile nella vicenda specifica, a meno che per “riserbo” non si intenda il silenzio assoluto.

L’impressione conclusiva che si trae dall’esame dei primi due capi d’incolpazione è che ogni ricerca della motivazione fattuale e giuridica sia priva di senso, la loro letteralità è mera apparenza di motivazione, una specie di tema di italiano nel quale si devono riempire almeno tre facciate, ma nulla di più.

Vale la pena ripetere che il tempo trascorso denota che gli stessi titolari dell’azione punitiva avevano già valutato queste vicende come irrilevanti sul piano disciplinare e che la loro ripresa ha una funzione strumentale di attacco alla persona del Giudice Zanda, per “rimpolpare” il capo d’incolpazione e mascherarne con una sorta di cortina fumogena la vera natura: un attacco al libero e motivato convincimento del giudice, qualunque giudice, sulla base di una lettura ideologica e non giuridica del dato normativo.

Pertanto, le considerazioni svolte rafforzano e confermano  definitivamente la convinzione che l’unico capo di incolpazione dotato di significato e funzione concreti, sia pure ideologici, è quello espresso al punto C), ovvero colpire al cuore l’indipendenza della magistratura, il libero convincimento del giudice e la motivazione dei provvedimenti, imporre, attraverso l’azione disciplinare, un’unica interpretazione della norma, l’adesione ad una lettura ideologica del dato scientifico e della norma.

In una dinamica di perversione del procedimento disciplinare il Procuratore Generale non richiama neppure una pronuncia giudiziaria, meno che mai opera riferimenti alla Corte di cassazione alla quale sola compete la funzione di nomofilachia. Si manifesta la povertà motivazionale dell’atto d’incolpazione, la solitudine giuridica, sia di dottrina che di giurisprudenza, diventando palese l’arroganza dell’azione disciplinare che intende colpire quel libero convincimento del Giudice che costituisce il punto centrale della sua terzietà.

A tutt’oggi è meritevole segnalare, per quanto la circostanza non abbia un’immediata incidenza sull’azione disciplinare, che i provvedimenti del Giudice Zanda non sono stati annullati o revocati da altra autorità giudiziaria. Certamente la mancata impugnazione degli stessi può dipendere da molteplici interessi e diverse valutazioni delle parti interessati, ma è un dato di fatto…eppure sono privi di motivazione, affetti da ignoranza inescusabile, adottati con gravi violazioni di legge, almeno secondo l’opinione del Procuratore Generale…

IL TERZO CAPO D’INCOLPAZIONE: IL CONTROLLO IDEOLOGICO

L’unica vicenda giudiziaria presa in esame dal Procuratore Generale nel terzo capo d’incolpazione ha inizio con il ricorso d’urgenza avverso il provvedimento dell’Ordine degli psicologi della Regione Toscana in data 19 ottobre 2021 con il quale si vietava ad una psicologa di esercitare la professione fino alla sottoposizione al trattamento vaccinale.

Il Giudice Zanda, investito del ricorso, con decreto del 6 luglio 2022, inaudita altera parte, sospendeva il provvedimento e con successiva ordinanza in data 31 ottobre 2022 confermava la sospensione in contraddittorio con l’Ordine degli psicologi.

Il Procuratore Generale, con riferimento agli articoli 1, comma 1 e 2, lettere g), l, ff) del Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, accusa il Giudice Zanda di violazione del dovere di diligenza, in quanto avrebbe adottato provvedimenti con grave violazione di legge, determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, nonchè sostanzialmente privi di motivazione e sulla base di grave ed inescusabile negligenza.

Secondo il Procuratore Generale il Giudice Zanda “non applicava le disposizioni di cui all’art. 4 del d.l. 1° aprile 2021 n. 44 (convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76) che ha previsto l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione da Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie”. Il che è vero, perchè la normativa in questione è stata disapplicata dal Giudice Zanda ma l’atto di imputazione, pur redatto dal Procuratore Generale, non reca la motivazione giuridica della “non applicazione”, ovvero la contrarietà alle norme di diritto comunitario le quali, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale sono prevalenti rispetto alle norme interne.

Il Giudice Zanda ha certamente compiuto anche una valutazione di illegittimità costituzionale, ma tale valutazione non ha costituito la ratio decidendi, in quanto l’ordinamento italiano non consente il controllo di costituzionalità diffuso, spettando alla Corte Costituzionale la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Diversa è l’ipotesi di contrasto tra la norma comunitaria e la norma interna, ovvero nel caso concreto quella di cui al citato articolo 4, essendo obbligato il giudice nazionale a disapplicare la norma interna, stante l’efficacia immediata e diretta della norma comunitaria.

Non pare che il Giudice Zanda abbia ragionato commettendo un errore dettato da “ignoranza inescusabile”, essendosi premurato di motivare sul punto con richiami alla costante giurisprudenza.

L’atto di incolpazione non opera alcun richiamo alle recenti sentenze della Corte Costituzionale in tema di vaccinazione obbligatoria e sospensione dal lavoro. Questo mancato richiamo, da una parte è emblematico di come neppure dall’esame della giurisprudenza costituzionale il Procuratore Generale abbia tratto elementi a sostegno della sua azione disciplinare, dall’altra conferma la  piena irrilevanza delle sentenze di rigetto e di inammissibilità della Corte Costituzionale che, come noto, non hanno alcuna efficacia vincolante quanto all’interpretazione e non impediscono la riproposizione della questione di legittimità costituzionale se non nell’ambito dello stesso grado di giudizio.

Una prima considerazione: l’azione disciplinare del Procuratore Generale, della quale era essai prevedibile il clamore mediatico, è priva di richiami giurisprudenziali, non ha riferimenti dottrinali, si incentra unicamente nell’esame di una vicenda giudiziaria.

Una seconda considerazione: non è ammissibile che una siffatta azione disciplinare non sia dallo stesso Procuratore Generale resa pubblica ed esposta alla completa valutazione dei cittadini, non potendo operare ragioni di riserbo.

Una terza considerazione: l’articolo 107 della Costituzione prevede l’azione disciplinare unicamente in capo al Ministero della Giustizia, il quale assume la responsabilità politica del suo operato, di fronte all’opinione pubblica, al Parlamento ed alle forze politiche. Il legislatore costituente era ben consapevole che l’azione disciplinare rappresenta, da un lato il controllo sugli obblighi dei magistrati, sia nell’esercizio che al di fuori delle funzioni giudiziarie, dall’altro che il suo promovimento può essere di pregiudizio all’autonomia ed all’indipendenza dei magistrati.

L’estensione dell’iniziativa disciplinare al Procuratore Generale, dietro il “mito” dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare stessa, attribuisce il potere ad un soggetto irresponsabile, non rappresentativo, neppure in secondo grado come il Ministro e non permette di attivare tutti gli strumenti di controllo parlamentare e lato sensu politici ai quali è soggetto il Ministro.

In conclusione, l’iniziativa disciplinare nei confronti del Giudice Zanda ha un carattere marcatamente politico e come tale la responsabilità spettava al Ministro della Giustizia.

Il Procuratore Generale con tale atto opera una distorsione dei suoi poteri, utilizzati non per una finalità giuridico-disciplinare ma per una finalità politica, ovvero il controllo e l’uniformità dell‘attività interpretativa, a prescindere dalla ragionevolezza e consistenza delle motivazioni, intaccando quel “libero convincimento” che, ove adeguatamente motivato, non può che sfuggire ad ogni sanzione disciplinare.

Occorre a questo punto evidenziare l’inconsistenza dei rilievi disciplinari e soprattutto cogliere la prospettiva politica seguita dal Procuratore Generale, il quale non si è premurato di analizzare la motivazione dei provvedimenti del Giudice Zanda.

Il Procuratore Generale, in primo luogo, estrapola dai provvedimenti alcune coincise affermazioni le quali vengono come esposte al “pubblico ludibrio” ed in secondo luogo, sempre senza analizzare quanto riportato in termini di risultanze scientifiche nei provvedimenti del Giudice Zanda, impone, in maniera quasi autoritaria, che cosa il Giudice Zanda avrebbe dovuto leggere, citare nei propri provvedimenti, condividere.

Da parte nostra assistiamo ad una vera e propria inversione logico-giuridica: il Procuratore Generale non si confronta con la motivazione del Giudice Zanda per evidenziarne le debolezze, gli errori giuridici, ma sostanzialmente afferma che i provvedimenti del Giudice Zanda sono “privi di motivazione” perchè non hanno motivato nell’unico modo ritenuto corretto e completo dallo stesso Procuratore Generale.

La domanda, rispettosamente provocatoria, da rivolgere al Procuratore Generale dovrebbe essere: ha letto i provvedimenti del Giudice Zanda?

Non è “giuridico” ma “politico” un atto di incolpazione nel quale, anzichè analizzare i numerosi richiami ai dati scientifici contenuti nei provvedimenti “incolpati” e contrastare le motivazioni giuridiche, ci si limiti a menzionare le sole risultanze scientifiche ritenute affidabili: in questo modo non si critica la mancanza di motivazione ma si intende fornire al Giudice, sia esso la Dottoressa Zanda o chiunque altro, l’unica motivazione da seguire…sotto minaccia di procedimento disciplinare!

“TRATTAMENTO SPERIMENTALE SUGLI ESSERI UMANI”

Occorre ricordare che il tema della natura “sperimentale” o meno dei vaccini anti-Covid, lungi dall’essere una questione di agevole soluzione, ha impegnato e impegna la dottrina e la giurisprudenza.

Autorevole dottrina (Mangia) ha posto la questione dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata e di come la procedura relativa rappresenti una deviazione rispetto all’autorizzazione standard, concludendo nel senso che “gli accertamenti tecnici che stanno alla base di queste autorizzazioni sono sempre e comunque accertamenti di carattere parziale e provvisorio, perchè costruiti su dati per definizione incompleti”. Se la definizione di “sperimentali” mantiene un profilo di indefinitività, non vi è dubbio che i vaccini in questione “nemmeno sono pienamente sperimentati”.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di vaccinazione obbligatoria ha sempre posto come elemento necessario la valutazione degli effetti avversi e la conclusione della citata dottrina, rispetto alla tesi del Procuratore Generale è devastante: “gli accertamenti alla base del rilascio delle autorizzazioni condizionate non sono, per definizione, accertamenti pieni e definitivi  e comportano pertanto un rischio non misurabile…il quale rischio non misurabile non può essere imposto”.

L’autorizzazione all‘immissione in commercio condizionata è indice di una sperimentazione non conclusa e che continua, mentre attraverso la somministrazione del vaccino si producono effetti irreversibili.

Peraltro le stesse case farmaceutiche ammettono che al momento dell’immissione in commercio mancavano sperimentazioni completate riguardo ai bambini, alle donne in gravidanza o in allattamento, a soggetti con patologie pregresse o in atto, come richiamerà con ampiezza il Giudice Zanda nell’ordinanza in data 27 marzo 2023.

In conclusione sul punto: non pare che l’affermazione del Giudice Zanda sia priva di giustificazioni ma si colloca in un contesto nel quale il dibattito sulla natura “sperimentale” dei vaccini continua ad essere alimentato da autorevoli esponenti su entrambe le parti.

“INSUSSISTENZA DEL CONSENSO INFORMATO”

Il Procuratore Generale incolpa il Giudice Zanda di avere “ritenuto insussistente il consenso informato per la mancata conoscenza dei componenti dei sieri e del loro meccanismo di funzionamento”.

In punto di fatto è acclarato che vi sia mancata conoscenza dei componenti dei sieri e del loro meccanismo di funzionamento e, con riguardo a quest’ultimo aspetto, se si considerano l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, la sperimentazione non conclusa, gli effetti avversi che occupano e preoccupano i medici, gli scienziati, le case farmaceutiche, si può affermare che la vaccinazione è stata imposta sulle base di acquisizioni complete, definitive e tali da poter essere definito il consenso realmente “informato”?

Ma il tema della necessità o meno del consenso informato è giuridico: occorre il consenso nel trattamento sanitario obbligatorio o trattasi di mera informativa?

E anche se si tratta di mera informativa non deve essere informativa completa, sui componenti e sugli effetti?

Diversamente da quanto opina il Procuratore Generale, la questione non appare e non è tanto peregrina.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato anche sul punto della necessità del consenso informato alla vaccinazione la questione di legittimità costituzionale e la stessa Corte Costituzionale nella sentenza 14/2023, pur dichiarandone l’infondatezza,  ha riconosciuto che il consenso del paziente “deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili….la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato”, dove è evidente che la posizione del Giudice Zanda differisce da quella della Corte Costituzionale non sull’obbligatorietà del consenso ed i relativi requisiti, ma sul fatto che tali requisiti siano presenti nel consenso prestato alla vaccinazione Covid. L’analisi del Giudice Zanda è pervenuta alla conclusione che il consenso prestato non contemplava informazioni “complete, aggiornate, comprensibili”.

Si comprende bene come la mancata piena conoscenza degli effetti avversi, non appieno conosciuti stante il tipo di autorizzazione all’immissione in commercio, impedisce non solo la prestazione di un consenso “informato” ma anche la completezza dell’anamnesi vaccinale che quegli stessi effetti avversi è destinata a valutare e impedire o, per lo meno, ridurre in termini accettabili.

In conclusione: il consenso informato anche nella vaccinazione obbligatoria deve presentare determinati requisiti informativi non presenti nella vaccinazione Covid e, pertanto, la normativa è in contrasto con le norme dell’unione Europea che tale consenso richiedono.

IL CONTENUTO PRECETTIVO DELL’ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE

La terza affermazione del Giudice Zanda oggetto di incolpazione riguarda il richiamo operato al “contenuto precettivo dell’art. 32 della Costituzione” e l’affermazione che “dopo l’esperienza del nazifascismo non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona”.

Il massimo rispetto dovuto al Procuratore Generale non esime dal riconoscere che tale addebito è incomprensibile dal punto di vista giuridico, dell’analisi storica e degli stessi valori costituzionali dei quali ogni organo giudiziario è custode e garante.

Sul punto del “sacrificio” è sufficiente richiamare la giurisprudenza costituzionale che con riguardo al trattamento vaccinale puntualizza la necessità che sia migliorato o almeno mantenuto lo stato di salute del

soggetto inoculato, ammonendo che “nessuno può essere sacrificato per la salute degli altri fossero anche tutti gli altri” e sulla questione delle “sperimentazioni mediche” è sufficiente richiamare l’ultimo comma dell’articolo 32 della Costituzione il quale prevede una riserva di legge rinforzata dai “limiti imposti dal rispetto della persona umana” che non consentono sperimentazione di alcun tipo. Peraltro, come ben noto, questa clausola attribuisce un carattere “rinforzato” alla riserva di legge con gli inevitabili riflessi sul giudizio di costituzionalità.

Quanto al contenuto “precettivo”, l’articolo 32 della Costituzione ha un indubitabile contenuto precettivo e l’augurio è nel senso che il Procuratore Generale non intenda patrocinare una lettura della Costituzione che riproponga la distinzione tra norme precettive e norme programmatiche, superata e relativa a tempi più che passati, trapassati.

All’articolo 32 della Costituzione è oggi riconosciuto unanimemente un contenuto precettivo, di immediata applicabilità anche nei rapporti con l’amministrazione pubblica e con gli altri soggetti dell’ordinamento, stante la natura di diritto “fondamentale” del singolo che la salute riveste per espressa ed unica attribuzione costituzionale.

LA RISERVA DI SCIENZA E LE VALUTAZIONI GIUDIZIARIE

Nella seconda parte del terzo capo d’imputazione il Procuratore Generale ritiene che il Giudice Zanda  “trascurava (ed ometteva di confrontarsi)” con tutta una serie di risultanze scientifiche provenienti da:

– Organizzazione Mondiale della Sanità;

– Ministero della Sanità;

– Agenzia Italiana per il Farmaco;

– Istituto Superiore di Sanità;

– Agenzia Europea per i Medicinali,

citando anche una “nota” del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità del 29 aprile 2022, tanto per non farsi mancare nulla.

A questo addebito il Procuratore Generale aggiunge “le evidenze scientifiche internazionali – agevolmente reperibili in rete – che hanno escluso la natura sperimentale dei trattamenti vaccinali” ed hanno dimostrato:

– l’elevata efficacia dei vaccini anti Covid-19 (con citazione di cinque studi);

– la sicurezza dei vaccini con riferimento al rilascio dell’autorizzazione condizionata (con citazione di due studi e del rapporto dell’Agenzia Italiana del Farmaco);

– la farmacovigilanza e il costante monitoraggio sulla sicurezza dei vaccini (con riferimento al sito dell’EMA e ed alla banca dati EudraVigilance).

Una prima osservazione di fronte a queste citazioni: dei sette studi citati sei sono del 2021 ed uno del marzo 2022. Per un’azione disciplinare iniziata il 17 maggio 2023 appaiono citazioni un poco datate e, comunque, si tratta di sette, dicesi sette, citazioni.

Il Procuratore Generale poteva certamente essere più aggiornato ed anche più ampio nelle citazioni, ma il punto giuridico è ben altro che qualche scarsa e limitata citazione.

La giurisprudenza costituzionale, almeno a far data dalla sentenza 282/2002, ha affermato che in materia sanitaria l’attività del legislatore è condizionata dalle risultanze tecnico-scientifiche e anche nella recente sentenza 14/2023 ha riaffermato il principio che “la discrezionalità del legislatore deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche accertate dalle autorità preposte”. Ma tali acquisizioni sono “sempre in evoluzione”, come precisa ancora la sentenza 14/2023 e proprio su tali risultanze medico-scientifiche si incentra il sindacato della Corte che riguarda “la coerenza della disciplina con il dato scientifico posto a disposizione” e che porta a concludere che “ogni legge elaborata sulla base di conoscenze medico-scientifiche è per sua natura transitoria”, essendo “fondamentale una piena valorizzazione della dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che devono sorreggere le scelte normative in campo sanitario”, sempre secondo la sentenza 14/2023.

Il dato scientifico, quindi, deve essere valutato nella sua esistenza in un dato momento storico e nel suo sviluppo, in quanto su di esso si fonda l’esercizio della discrezionalità politica, considerando che “il sapere medico scientifico non è certo un sapere incontrovertibile, nemmeno lontanamente avvicinabile al modello delle scienze c.d. dure” (così ancora Mangia).

Al tempo stesso la valutazione del dato scientifico implica non solo acquisizione del dato ma anche inserimento nel contesto giuridico, con le relative qualificazioni che ne derivano, ad esempio, natura sperimentale del vaccino, effetti avversi oltre la soglia di accettabilità, trattamenti lesivi della dignità umana, contrarietà a diritti e normative di rango costituzionale e comunitario.

Quale è la pretesa del Procuratore Generale?

In primo luogo, censurare ogni diversa e motivata acquisizione del dato scientifico e dei suoi sviluppi, rendendo evidente l’arbitrarietà, e quindi l’aspetto ideologico e politico, di tale prospettazione ed imponendo le peraltro limitate e non aggiornate fonti citate nell’atto di incolpazione.

In secondo luogo, negare al Giudice Zanda ed a tutti gli altri giudici ogni attività interpretativa che conduca ad esiti divergenti rispetto alla impostazione prospettata nel capo d’incolpazione che deve imporsi, come reso palese dall’atto d’incolpazione, a prescindere dall’esame, questo sì giuridico, delle motivazioni contenute nel provvedimento giudiziario.

Vale la pena avvertire il Procuratore Generale che l’attività delle autorità giudiziarie alle quali compete il potere di iniziativa disciplinare è destinata in futuro ad incrementarsi significativamente, in quanto la valutazione scientifica e la relativa qualificazione giuridica della vaccinazione obbligatoria anti-Covid patrocinata dal Procuratore Generale è stata già avversata da diverse ed interessanti pronunce giudiziarie.

Il Giudice di Pace di Chiavari con sentenza in data 2 maggio 2023 ha direttamente applicato l’articolo 3 (richiamato anche dal Giudice Zanda) della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, il quale statuisce “Il diritto all‘integrità della persona” nell’ambito della medicina, prescrivendo il consenso libero e informato della persona interessata.

Pertanto ha ritenuto di disapplicare la norma che sanzionava il mancato possesso del green pass per accedere al luogo di lavoro, in quanto l’obbligatorietà della vaccinazione è incompatibile con il libero consenso al trattamento, specificando che la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, ratificata dallo Stato italiano con legge 145/2001, è “dunque pienamente vincolante non solo per le Istituzioni Europee ma per i Singoli Stati”. Il predetto articolo 3 “prevede al fine di tutelare il diritto all’integrità fisica del singolo, il libero consenso di quest’ultimo a qualsiasi trattamento sanitario, trattamento a cui è riconducibile la vaccinazione anti Covid”.

Il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Napoli con sentenza in data 10 marzo 2023 ha dichiarato “non luogo a procedere” nei confronti di militare imputato del reato di forzata consegna per accesso alla struttura militare sprovvisto della certificazione verde Covid 19, ovvero il c.d. green pass.

Nella sentenza il giudice partenopeo:

– ha dato rilievo all’inoffensività della condotta (articoli 25 e 27 della Costituzione e 49 del codice civile), in quanto l’ingresso in caserma dell’imputato non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti provvisti di green pass;

– ha negato alle sentenze di inammissibilità e infondatezza della Corte costituzionale alcun effetto vincolante, a livello interpretativo per i giudici di merito, spettando solo alla Corte di cassazione la funzione di nomofilachia;

– ha rivendicato al giudice la competenza a verificare “nella veste di peritus peritorum, quale sia, tra le varie, l’ipotesi scientifica maggiormente accreditabile, da porre quindi a fondamento del giudizio”;

– ha qualificato “come fatto notorio la inidoneità dei vaccini in commercio a costituire strumenti di prevenzione del contagio”;

– ha valutato sussistente la causa di giustificazione di cui all’articolo 54 del codice penale, ritenendo, in considerazione degli eventi avversi causalmente collegati alla vaccinazione, che la sottoposizione a quest’ultima concreti un pericolo attuale di danno grave alla persona, aprendo alla considerazione che se tale scriminante nella fattispecie concreta opera con riferimento all’imputazione penale non vi è dubbio che, considerata anche la corrispondente norma del codice civile, per il giudice napoletano ben avrebbe potuto operare la scriminante anche laddove la violazione della normativa sul c.d. green pass costituisca un mero illecito amministrativo o anche disciplinare.

Infine, sono da menzionare i provvedimenti citati dallo stesso Giudice Zanda nel decreto in data 6 luglio 2022 che hanno revocato la sospensione dal lavoro per inosservanza dell’obbligo vaccinale.

A prescindere dagli esiti nei successivi gradi di giudizio, si tratta che pronunce che attestano come la posizione espressa dal Giudice Zanda non sia isolata e che lo stesso iter argomentativo trova concordi pronunce giudiziarie di giudici ordinari ed amministrativi di diverse parti d’Italia.

IL GIUDICE PERITUS PERITORUM E IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO

Replicare agli studi citati dal Procuratore Generale è compito, peraltro facile, che non entra nelle presenti note, perchè l’azione disciplinare per come è stata impostata e per le finalità che persegue sarebbe stata criticabile anche ove avesse fatto propria una prospettiva “scientifica” diversa e critica nei confronti della vaccinazione obbligatoria che è stata imposta ad ampia parte della popolazione italiana.

Il Procuratore Generale ritiene che il Giudice Zanda abbia motivato facendo riferimento ad “esclusivamente personali convincimenti”, ovvero “esclusivamente sulla scorta di concezioni e valutazioni puramente personali e soggettive (come tali del tutto incontrollabili), sicuramente non traducentisi in fatti notori e/o nozioni di esperienza oggettivamente condivise ed accettate dalla generalità degli individui”.

In una tematica dalle vastissime implicazioni occorre procedere per punti fermi:

– nel nostro ordinamento vige il principio del libero convincimento del giudice, come sancito dall’articolo 116 del codice di procedura civile da cui discende, come corollario, la mancanza di una gerarchia delle prove (Cass. 6697/2009);

– non esiste, quindi, un principio di prova legale e, pertanto anche la prova scientifica non può ambire a un credito incondizionato di autoreferenzialità in sede processuale (Cass. 36080/2015);

– in tema di prova scientifica il giudice può porre a fondamento della decisione una teoria non sottoposta al vaglio della comunità scientifica o non ancora accreditata, sempre che motivi adeguatamente in ordine alla base scientifica, gli studi pregressi, i criteri oggettivi, i riscontri fattuali (Cass. 27115/2020);

– in ordine al rapporto tra precedente giuridico e sapere scientifico, il giudice non può invocare la stessa giurisprudenza della Corte di cassazione per attestare l’esistenza di un ampio consenso nella comunità scientifica, perchè non si può ricercare nelle pronunce della Corte di legittimità la validazione di una teoria scientifica (Cass. 16715/2017);

– nel nostro ordinamento vige il principio iudex peritus peritorum, il quale richiede al giudice di sorreggere la propria opzione interpretativa con motivazione adeguata e logica, libero il giudice di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 2394/2008);

– nell’ambito della motivazione il giudice può ben fare ricorso alle conoscenze specialistiche che abbia acquisito direttamente attraverso studi o ricerche personali (Cass. 14759/2007) e può anche disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, purchè egli disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza (Cass. 5032/2007).

Queste brevi citazioni giurisprudenziali conducono in maniera lineare a rigettare ogni pretesa del Procuratore Generale di stabilire cosa può essere posto a fondamento della decisione del giudice, pretesa che, ove accolta, determinerebbe la fine del principio del libero convincimento del giudice.

LE MOTIVAZIONI DEL DECRETO IN DATA 6 LUGLIO 2022

Occorre premettere che i due provvedimenti del Giudice Zanda sono stati emanati nell’ambito del ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile, procedimento caratterizzato da una cognizione sommaria e con provvedimenti (decreto e ordinanza) la cui motivazione non richiede la stessa ampiezza della sentenza. Comunque, appare del tutto fuori luogo quanto afferma il Procuratore Generale, ovvero che la “motivazione risultava sostanzialmente del tutto carente, siccome consistente nell’apodittica affermazione dei presupposti degli stessi”.

La giurisprudenza disciplinare conosce casi di mancanza di motivazione e proprio con riferimento all’ordinanza ed all’articolo 134 del codice di procedura civile, sottolinea “la non necessità di una motivazione diffusa, analitica, che si faccia carico di tutte le allegazioni e di tutte le risultanze processuali, e, per contro, la sufficienza di una spiegazione particolarmente concisa, che tuttavia, quantomeno indichi, anche solo (appunto) sommariamente, gli elementi essenziali sulla base dei quali il provvedimento è adottato, quant’anche per relationem se il caso lo consente” (Cass. 20570/2013).

Il Giudice Zanda ha bene, ed oltre, adempiuto tale obbligo motivazionale.

Nel decreto in data 6 luglio 2022, ex articolo 700 del codice di procedura civile ed inaudita altera parte, il Giudice Zanda:

–  prende in considerazione i rapporti di AIFA, Euromomo e Eudravigilance, i quali segnalano il dilagare delle varianti virali tra soggetti vaccinati;

– considera, pertanto, fatto notorio la circostanza “che sotto un profilo epidemiologico la condizione del soggetto vaccinato non è dissimile da quello non vaccinato perchè entrambi possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il contagio”;

– ritiene che sia violato il Regolamento europeo 953/2021 che vieta discriminazioni dei cittadini europei fondate sullo stato vaccinale;

– richiama la corposa giurisprudenza circa l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare la norma dell’ordinamento interno per incompatibilità con il diritto comunitario;

– richiama l’articolo 32 secondo comma della Costituzione, il quale prevede i trattamenti sanitari obbligatori, ritenendolo non applicabile proprio perchè la vaccinazione anti Covid è priva di vantaggi per la collettività, non impedendo il contagio.

Se si considera la natura del procedimento e del relativo provvedimento, le fonti di riferimento del Giudice Zanda, il principio di diritto applicato, occorre riconoscere l’assoluta inconsistenza del capo d’incolpazione. Peraltro, giova ripeterlo, il Procuratore Generale non opera alcun richiamo concreto al provvedimento, non formula alcuna critica specifica, non enuclea alcun errore di fatto o di diritto.

LE MOTIVAZIONI DELL’ORDINANZA IN DATA 31 OTTOBRE 2022

L’apparato motivazionale dell’ordinanza in data 31 ottobre 2022, in contraddittorio con l’Ordine degli psicologi della regione Toscana si articola in 10 pagine (“sostanzialmente carente” secondo il Procuratore Generale), le quali contengono un’ampia ed efficace replica alle argomentazioni del Procuratore Generale.

Si ha quasi la paradossale impressione che l’ordinanza del Giudice Zanda sia stata redatta successivamente all’atto di incolpazione, tanta è la simmetria rispetto agli addebiti. Più ragionevolmente si deve ritenere che tale impressione derivi dalla struttura motivazionale fatta propria dal Procuratore Generale che, come già evidenziato, si limita ad indicare le fonti e le relative conclusioni alle quali il Giudice Zanda avrebbe dovuto attenersi, senza riportare alcun passaggio del decreto e dell’ordinanza al centro dell’azione disciplinare.

Il Procuratore Generale accusa il Giudice Zanda di aver deciso “senza procedere ad accertamenti tecnici, ma esclusivamente sulla scorta di concezioni puramente personali e soggettive”.

Il Giudice Zanda richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il giudice “per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali” (Cass. 30733/2017), affermazione in linea con il principio iudex peritus peritorum, ma ha cura di precisare che i dati utilizzati nella motivazione sono tratti dai siti degli istituti europei EudraVigilance e Euromomo, nonchè dal sito AIFA, dati consultabili a mezzo internet e che, pertanto, “non costituiscono scienza privata del Giudice, ma acquisizioni tecniche e scientifiche del Giudice”.

Interessante rilevare che AIFA ed EudraVigilance, sono menzionati anche dal Procuratore Generale, dove è evidente che il tema non sono i dati ma la lettura degli stessi, ideologica essendo quella che il Procuratore Generale vuole imporre, ovvero a prescindere dai dati stessi.

Occorre procedere all’elencazione delle fonti utilizzate dal Giudice Zanda al fine di comporre il quadro delle risultanze scientifiche:

– studio pubblicato sulla rivista Lancet in data 1 dicembre 2021 e documenti AIFA e ISS, prodotti dalla parte ricorrente e quindi oggetto di contraddittorio, dai quali si evince costituire “fatto notorio” che i vaccini non impediscono il contagio e che, pertanto, “trovandosi in situazioni identiche non è pensabile un trattamento discriminatorio dei non vaccinati”;

– report annuale AIFA sulla sicurezza del vaccino, con riferimento specifico alle pagine 23, 29 e 30, dal quale si evince che “vi sono stati decessi e reazioni avversi gravi in soggetti sani”, il tutto con riferimento ai quattro vaccini utilizzati;

– nota informativa relativa al vaccino Comirntay che conferma la possibile verificazione di effetti avversi;

– risultati di ricerche svolte dall’Istituto Farmacologico Mario Negri e pubblicati sin dal giugno 2021, nel senso dell’efficacia degli antinfiammatori sin dalle prime fasi della malattia;

– studio dell’Università Thomas Jefferson su cavie di laboratorio e relativo alla stabile deregolazione del genoma umano, trasmissibile alla prole;

– studio della Lund University di Malmo e relativo alla maggiore esposizione del vaccinato a rischi di contagi e neoformazioni tumorali;

– studio pubblicato su New Medical Life Science relativo alla riprogrammazione delle complesse risposte immunitarie innate che determinerebbe una risposta immunitaria indebolita,

il tutto unitamente alla copiosa documentazione prodotta dalle parti alle quali viene fatto riferimento.

La pedissequa citazione delle fonti utilizzate dal Giudice Zanda rende ancora più manifestamente incomprensibile l’atto di incolpazione.

Invero l’atto di incolpazione si ferma all’indicazione degli studi e dei rapporti che il Giudice Zanda avrebbe dovuto prendere in considerazione, in contrasto con gli stessi richiami della giurisprudenza costituzionale che sottolinea la necessità di verificare l’evoluzione ed anche il mutamento delle conoscenze scientifiche.

Rileviamo che nell’ordinanza 27 marzo 2023, non richiamata nel capo d’incolpazione e successiva alle note sentenze della Corte Costituzionale, il Giudice Zanda affermerà che “non può condividersi la conclusione della Corte sulla legittimità costituzionale degli obblighi vaccinali, proprio in quanto si tratta di un giudizio in fatto che muove da premesse non rinvenibili nella realtà fattuale”.

L’analisi della “realtà fattuale” conduce a ritenere che gli “effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la normale soglia della tollerabilità”, quella soglia che sin dalla sentenza 307/1990 la Corte Costituzionale ha individuato come limite all’imposizione del trattamento sanitario obbligatorio.

Il Giudice Zanda è consapevole che tale valutazione non è sufficiente per la disapplicazione della norma di diritto interno, stante il controllo di costituzionalità accentrato e non diffuso, ma evidenzia il contrasto tra la normativa di diritto interno e gli articoli 1 e 3 della Carta di Nizza.

La motivazione è lineare: la norma di diritto interno che impone la vaccinazione obbligatoria è in contrasto sia con la Costituzione, sia con la norma comunitaria. In questo caso il Giudice nazionale “può dare la tutela immediata al cittadino del suo Stato, mediante la disapplicazione della legge ordinaria confliggente, senza rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia e alla Corte costituzionale”, in forza del noto principio di disapplicazione della norma interna contrastante con quella europea.

Il Giudice Zanda ha dunque ritenuto che gli effetti avversi non consentano di valutare come legittimo il trattamento sanitario vaccinale ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione, ma trattasi di valutazione incidenter tantum, in quanto il focus della decisione è la disapplicazione della norma interna per la prevalenza della Carta di Nizza che all’articolo 1 dichiara la dignità umana “inviolabile”, con un immediato collegamento con l’ultimo comma dell’articolo 32 della Costituzione ed all’articolo 3 sancisce il diritto di ogni individuo “alla propria integrità psico fisica” e nell’ambito della medicina la necessità del “consenso libero e informato” della persona interessata.

L’affermazione del Giudice Zanda è nel senso che con la Carta di Nizza “ci troviamo in presenza di un diritto all’autodeterminazione biomedica caratterizzato dall’incondizionatezza, che rende la norma direttamente efficace per il diritto comune”.

Quindi tre sono i profili di contrasto con la Carta di Nizza della normativa interna sull’obbligo di vaccinazione:

– il consenso non è “libero”, in quanto nella normativa italiana è presente un fattore “coazione”, incompatibile con la libertà delle cure, stante la sospensione da ogni attività lavorativa;

– non è un consenso “informato”, stanti le limitate informazioni sul meccanismo di funzionamento e gli effetti della vaccinazione;

– è un consenso “discriminatorio”, in quanto non esiste alcun valido motivo per un trattamento differenziato tra vaccinati e non vaccinati, in quanto anche i primi possono contagiarsi e trasmettere l’infezione, ormai “fatto notorio”.

Il Giudice Zanda conclude l’articolata parte motivazionale citando il Regolamento Europeo 953/2021, il quale conferma i principi relativi al consenso libero ed informato ed alla non discriminazione e la Risoluzione europea 2361/2021, non fonte di diritto, ma elemento di valutazione.

Si comprende bene l’enorme rilevanza delle questioni sollevate dal Procuratore Generale circa il rapporto tra diritto e scienza, se e quanto la scienza possa vincolare la motivazione giuridica, quanto possa dirsi “autonomo” il diritto rispetto alle risultanze scientifiche, peraltro sempre in evoluzione.

Appare francamente e giuridicamente inaccettabile la pretesa del Procuratore Generale di fissare il contenuto delle risultanze scientifiche e di imporre al giudice un automatico adeguamento a tali risultanze.

Come la giurisprudenza ha costantemente affermato in tema di consulenza tecnica d’ufficio, anche se a tale strumento probatorio si volesse assimilare quanto citato dal Procuratore Generale, il giudice se ne può discostare, dandone adeguata motivazione.

Pare evidente che tale motivazione sia stata offerta dal Giudice Zanda e che ad essere “apodittica” sia la prospettazione del Procuratore Generale.

Per il resto, sempre per replicare al Procuratore Generale, il Giudice Zanda ha difeso e onorato “la propria credibilità di magistrato e il prestigio dell’Ordine giudiziario”.

Milano, 15 luglio 2023