Il “bene comune” è un concetto vago, spesso tirato in ballo in modo equivoco ed altrettanto spesso maltrattato presupposti teorici non adeguatamente esplicitati ed approfonditi. Sicuramente va distinto dal bene pubblico (bene di un ente pubblico, es. una proprietà dello Stato) e dal bene oggetto di una comunione discendente da un titolo di proprietà indiviso (il caso più classico sono i beni in comunione ereditaria, ma sono comuni, non senza distinzioni, anche i beni di spettanza di una società commerciale).
Diverso ancora è il bene oggetto di proprietà collettiva, bene di un ente collettivo i cui partecipanti sono massificati, per cui la relazione con il bene, per i singoli, non è semplicemente mediata dall’ente morale, ma è interamente definita dalle pretese e dall’organizzazione dall’ente sovraindividuale che riassorbe in sé, come sue parti indistintamente annesse, i singoli individui (è il caso degli stati totalitari).
Ad ogni modo, in via generale si può ritenere “comune” un bene condiviso dai membri di una comunità (dai membri di una famiglia o di un’associazione ai beni oggetto di usi civici).
Salta all’occhio, però, che il concetto di proprietà è semplicemente presupposto, ossia dato per scontato. Prima di entrare in distinzioni quali quella tra proprietà privata e pubblica, occorre chiarire il concetto di proprietà.
Per avvicinarsi ad una questione difficile, come quella del bene comune o dei beni comuni, occorre domandarsi cosa significa che un bene sia qualificabile di spettanza di qualcuno, sia sotto la forma dell’appropriazione che dell’uso o della disposizione. L’analisi della dimensione “comune” riserva alcune sorprese, ma è talmente intrecciata con la questione della proprietà che, senza soluzione di continuità sul piano concettuale, occorre abbozzare almeno il chiarimento di cosa significhi che un bene sia qualificabile giuridicamente di proprietà di qualcuno, proprietà che può, indi, anche essere comune.
Il punto decisivo, a mio avviso, sta nei presupposti che giustificano l’appropriazione, l’uso, la disposizione, in generale l’esercizio dei diritti dominicali, di un bene. Un bene entra nella sfera concettuale della “proprietà” in base ad un principio d’ordine. In termini forse un po’ sbrigativi, se esiste un ordine giuridico distinto dai puri e semplici rapporti di forza o di potere, per un qualcosa o un bene viene fatto proprio dal più forte o fortunato, allora si può parlare di proprietà, ossia di relazione qualificata giuridicamente tra il soggetto e la cosa, che si delinea come bene giuridico. Altrimenti, quella relazione è disegnata dalla forza e dal caso. Il principio mediatore può essere, come nel caso dell’idealismo, la relazione intersoggettiva di riconoscimento, ma può essere anche un ordine sociale, nel senso di fluente dalla socialitas naturale dell’uomo, che rende possibile e giustifica un’ordinata appropriazione, uso e disposizione dei beni. Il principio mediatore può anche essere il semplice accordo di natura contrattuale tra gli interessati, ma in questo caso lo spostamento dalla situazione di pura e semplice diretta appropriazione del bene è il punto di equilibrio, strutturalmente precario, poggiato sulla somma di due volontà arbitrarie. Ora, non solo la somma di due arbitri non fa che amplificare l’arbitrio, ma non è in nessun modo di porsi come principio d’ordine; al massimo l’incontro degli arbitri maschera il predominio del degrado entropico delle relazioni umane, degrado che viene accelerato dal contendersi l’appropriazione o l’uso dei beni disponibili.
La qualificazione, potremmo anche dire lo spostamento delle relazioni umane e delle cose sul piano giuridico, viene ben chiarito dalla definizione folgorante che del diritto dà Dante Alighieri. Il diritto è: “realis et personalis hominis ad hominem proportio … quae servata hominum servat societatem, et corrupta corrumpit” (De Monarchia, II,V,1). Tale definizione presuppone che la socialitas naturale dell’uomo si esprime, ossia prende forma e giunge ad una compiutezza di attuazione altrimenti impossibile, nella proportio che è armonia negli scambi e nella collaborazione tra gli uomini e nella distribuzione ed appropriazione dei beni. Che la proportio, riguardo alle relazioni con le cose o beni e tra gli uomini, sia il principio d’ordine cardine della società umana, la definizione dantesca lo mette in luce nel momento in cui ne fa dipendere la conservazione o la disgregazione della società. La proportio è condizione della difesa e dell’accrescimento della società, custodirla come il loro bene (temporale) più prezioso. Il bene comune è, allora, la società stessa in quanto organismo vivente, in quanto questo realizza e dipende da un principio d’ordine. Nella sua essenza, dunque, il bene comune è un bonum ordinis. Noto di sfuggita che la similitudine con l’organismo vivente non è riduttiva, tenendo conto della sconfinata complessità anche di un organismo unicellulare, ma non è nemmeno sufficiente, poiché la società è, in ogni caso, un intero d’ordine e non un tutto organico. Ci tornerò.
Abbozzate così alcune premesse, si può imbastire l’analisi del bene comune. In primissimo luogo occorre spazzare via la definizione liberale, per cui il bene comune consisterebbe nella somma dei beni individuali di tutti i consociati, onde il bene comune sarebbe il bene di tutti e di ciascuno. La definizione appare del tutto insufficiente, in quanto il bene comune non è non può essere la somma aritmetica dei beni o interessi degli individui; sarebbe come dire che è uno scaffale pieno di oggetti, un insieme informe per quanto capiente. In secondo luogo, quella definizione è perlomeno ingenua, dato che i beni in prima battuta tendono a dividere, ossia hanno una forte carica relazionale e sociale entropica che, cioè, verso stati di crescente disordine. In terzo luogo, il di tutti e di ciascuno è un altro modo per dire che quel bene non ha consistenza propria, è un’astrazione e questa non può, in quanto tale, essere oggetto di appropriazione da parte di nessuno. Volersene appropriare è come afferrare un’immagine. Se, in ogni caso, si insiste nel considerare il bene comune come la somma dei beni individuali, la sua grandezza dipenderebbe dall’abbondanza o meno dei beni disponibili, ponendo problemi che, in caso di penuria, sarebbero risolvibili solo con la forza e inevitabilmente metterebbero fuori gioco qualcuno. Pensare così il bene comune significherebbe fare dalla rapina e dell’usura il principio d’ordine della società e, non ultimo, ridurre il diritto, da criterio imperniato sulla giustizia, ad economia; significherebbe ridurre la politica da governo degli uomini ad amministrazione delle cose.
L’accentuazione utilitaristica della visione liberale del bene comune aggiunge che la somma dei beni individuali, per raggiungere la dimensione del bene comune, deve essere massimizzata. Il risvolto inaccettabile è che, se il bene di uno o più individui è marginale o disfunzionale rispetto alla massimizzazione del comune, quelle posizioni e quegli interessi possono e debbono essere sacrificati. Insomma, il bene individuale diviene tranquillamente, o addirittura doverosamente, sacrificabile al preteso bene comune. In questo caso, però, il bene non è più comune, in quanto per massimizzare il suo volume diventa selettivo e lascia fuori alcuni beni particolari o individuali. Ciò che rimane dopo questa operazione, è la sussistenza ed il relativo bene di un assetto d’ordine particolare che si arrocca intorno al bene collettivamente massimizzato dei suoi partecipanti.
Qual è l’errore di fondo di tali concezioni? Innanzitutto che in quella somma non vi è nulla di comune, se non per modo di dire (praedicationis tantum), per cui ciascuno rimane rinchiuso nel perimetro della sua proprietà.
La proprietà perciò non è primariamente qualificazione secondo realis atque personalis proportio con il bene, ma si riduce alla definizione per cui sarebbe ius (utendi et abutendi) ad excludendum in favore del suo titolare. Ciò polarizza la relazione con le cose su di un asse puramente quantitativo e sganciato, se non prevalente, rispetto all’ordine delle relazioni interpersonali e degli ambiti formazioni in cui prende forma l’esercizio della socialità. Ben diversa è la concezione della proprietà come relazione con le cose mediata dalla relazione interpersonale, come nel giovane Hegel, per cui la nota del possesso o uso esclusivo è subordinata a quella relazione e qualificata da essa. Si apre un piano sul quale ha senso approfondire la questione del bene comune. La connotazione esclusivistica della proprietà viene ancor più disinnescata, se la relazione tra l’uomo e la cosa è inquadrata nelle forme in cui si realizza la socialità umana. Tale “ordine” rende possibile il legarsi, l’integrarsi e l’armonizzarsi delle azioni di una molteplicità di soggetti, onde alcune espressioni del bene possono essere ricercate, acquisite, usate ed anche realizzate “in comune”.
È qui che, come vedremo si impone la nozione di “bene d’ordine” quale presupposto del fluire, appropriarsi ed usare dei beni particolari. La proprietà, in tal caso, si mostra come qualità giuridica della relazione con le cose, del loro possesso, uso ed interscambio ordinato. La nota di esclusività viene ad essere subordinata e misurata dalla struttura e dalle esigenze del bene d’ordine, ossia della infrastruttura intelligibile del bene comune. Sono le esigenze del responsabile ed ordinato godimento delle cose, dei beni, a richiedere, in determinati casi, lo ius ad excludendum e non viceversa. Se così non fosse, il “commercium” degli uomini avente ad oggetto le cose, sarebbe imprigionato nella legge del più forte e la proprietà non potrebbe essere se non una situazione antigiuridica. Per questo asserire che la proprietà privata è un furto, non solo è una contraddizione logica, ma è la negazione stessa dell’ordine giuridico, e prima, di ogni ordine sociale. La società non ne può fare a meno, in linea di principio, per prendere forma e consistenza come civiltà del diritto e non degradarsi nell’entropia, ossia e detto altrimenti il cadere nella violenza nella barbarie. Si noti, però, che è proprio la sofisticata infrastruttura filosofica della proprietà e del suo essenziale legame con il bene comune, a esporla alla possibilità della deformazione e del degrado, divenendo fonte di abusi. Non solo il furto, ma anche l’usura, presuppongono la proprietà, ma la stravolgono in maniera ripugnante. Su queste distorsioni occorre vigilare ed intervenire anche con le leve del diritto.
Fatta questa premessa, si può tornare al bene comune, che presuppone la nozione di proprietà ed insieme la chiarisce, come anche, viceversa, questa è incomprensibile senza quello. D’altra parte, e solo come nota a margine, solo la proprietà rende possibile il dono, come anche il dono illumina il perimetro della proprietà sullo sfondo del fatto che il bene che viene donato trattiene il tratto di bene che accomuna donante e donatario. Il bene comune, però, è una nozione, una realtà ben più ampia e profonda.
Si possono prendere le mosse da alcuni tratti descrittivi:
- – il “bene comune” si riferisce a quelle strutture o istituzioni di cui beneficiano tutti i membri di una data società;
- – il bene comune contrasta con quelle cose che avvantaggiano in maniera ingiustificata e sproporzionata solo alcuni individui o componenti della comunità;
- – il bene comune include i diritti e le libertà fondamentali, come l’organizzazione giuridica, amministrativa ed economica che li garantiscono e tutelano (pensiamo, ad esempio, ai tribunali, alla difesa, all’istruzione o alla sanità);
- – è bene comune l’organizzazione che rende possibile il flusso dei beni particolari indispensabili al buon funzionamento della società ed alla vita degli individui.
Questi, perciò, sono tenuti a dare il loro contributo, sia in denaro (equo sistema fiscale) sia personale (ad es. il servizio militare ma più in generale l’atteggiamento costante e fattivo che si concretizza nell’amicizia civica).
Fin qui, però, abbiamo girato, per così dire, intorno al bene comune, abbiamo visto alcuni casi in cui si concretizza o alcune sue strutture parziali, ma la definizione del bene comune è rimasta sullo sfondo se non nell’ombra. Se non si fa un passo in quella direzione, si rimane impigliati in una serie di equivoci e si confonde il bene comune con il bene pubblico o il bene collettivo. In tal modo si lascia il bene comune, nella sua essenza, all’immaginazione del quisque de populo e la sua disciplina alla decisione politica; insomma si spinge il bene comune sulle sponde di un mito e lo si abbandona al caso. Occorre, perciò, introdurre qualche distinzione riguardo alla sua struttura profonda, se vogliamo sono necessarie delle precisazioni categoriali.
Si può e deve distinguere il bene comune solo in termini astratti se non nominali dal bene comune come struttura reale della società umana. Nel primo caso abbiamo un bene comune per modo di dire, un bene comune praedicationis tantum; nel secondo caso, invece, abbiamo un bene comune in facto essendi, il quale, per essere più precisi, è bonum commune in causando.
Il bene comune in praedicando o per modo di dire il bonum commune secundun rationis appartiene sì a molti ma l’unità dipende dalla sua astrazione dalla situazione o condizione concreta di quei molti. Ad esempio la salute, l’educazione, la felicità, la ricchezza, sono beni dell’individuo e non possono essere condivisi, se non in astratto, ossia per modo di dire. Ivi ciò che unisce i molti, il bene che accomuna, dei predicati, dei nomi condivisi in dipendenza dell’operazione conoscitiva che fa astrazione dalla concretezza individuale ed elabora sul piano conoscitivo il carattere comune delle cose.
Per tale motivo il bene comune per modo di dire non è di fatto condivisibile.
Se prendiamo la felicità, ciascuno può volere la sua felicità e solo indirettamente ed impropriamente quella altrui. Quella accezione del bene comune consiste, a ben guardare, in una tipologia di beni comuni non condivisibili e soggetti a forme di appropriazione ad excludendum, riguardo alla quale nascono facilmente invidia, separazione e conflitti.
Alcune note a margine del bonum commune praedcationis tantum:
- se il bene comune non può andare oltre tale livello, la proprietà potrà essere definita solo secondo la nota dell’appropriazione e dell’uso ad excludendum e il suo archetipo sarà la proprietà privata di tradizione liberale, a detrimento della nozione di proprietà più universale derivante dall’ordine giuridico fondato sulla proportio;
- incidentalmente la definizione utilitaristica e liberale del bene comune come la sommatoria (da massimizzare) del bene di tutti, è un bene comune solo per modo dire, una fictio. Di conseguenza quel bene comune potrà strutturare solo una società fondata sull’egoismo e sull’invidia e lo Stato, sotto la maschera del bene pubblico, sarà una pura funzione collettiva che, alla fine, oscillerà sull’instabile equilibrio potere-controllo;
- nota teorica più sottile ma decisiva, è quella per cui ciò che non è reale, non può essere effettivamente voluto e non può assurgere a fine dell’agire umano, né del singolo né della collettività. Non accorgersi di tale paralogismo genera le utopie politiche e le loro concretizzazioni totalitarie.
Passiamo all’analisi del bene comune per modo di essere bonum commune in causando. Si tenga conto che la causa che qui viene in risalto è la causa finale, come vedremo. Il Bonum commune secundum rem è un ente uno e medesimo numericamente, che però appartiene nello stesso tempo a molti.
Si noti come ciò sposti il concetto di proprietà, o più in generalità, di titolarità di un bene, di godimento di una relazione qualificata, privilegiata, con esso.
Ad esempio, il figlio è sia del padre che della madre, sia la madre che il padre possono dire a suo riguardo: è mio figlio. Con altrettanta esattezza, sia la madre che il padre possono, e debbono dire: è nostro figlio. Ciò vale simmetricamente per la relazione inversa, ossia dei figli verso i genitori, per cui i figli ed i fratelli possono dire mio del padre e mia della madre, ma è anche ed ancor più nostro sia distintamente del padre e della madre che unitamente dei genitori. Non dimentichiamo che la preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli è il Padre nostro. La struttura unitiva si ritrova, analogamente, in tutte le azioni ed opere compiute o realizzate perseguendo lo stesso fine quale fine che può essere perseguito e raggiunto solo congiungendo la propria volontà e la propria azione a quella degli altri. Il bene comune per modo di essere, dunque, è bonum secundum finis (causa finale) e perciò presuppone ed insieme rende possibile la cooperazione umana: il bene reale, anche particolare, perseguito e realizzato insieme crea il legame e struttura la cooperazione, vale a dire rende possibile l’operare congiunto in modo ordinato e concludente. Senza il fine comune, ognuno si muoverebbe per conto suo, per un suo fine distinto e separato da quello altrui; ciò accresce sia la reciproca indifferenza che il disordine, l’entropia relazionale e sociale. Il bonum commune in causando, pertanto, presuppone e insieme dà forma ad un ordine, tanto che la sua consistenza formale, vale a dire quanto alla sua intelligibilità propria, è quella del bonum ordinis. Può aiutare la nota di San Tommaso, per cui l’ordine è l’unità che risulta dall’opportuna disposizione di molte cose (Contra Gent., 3, 71; cfr. Summ. Theol., I, q. 65, a. 2, i. c.).
Per comprendere tale impostazione, occorre sottolineare che l’ordine è reale, non è uno schema astratto, tantomeno un nomen, che, come tale, non si può propriamente volere né può muovere o guidare l’azione in concreto. Non rendersi conto di ciò, significa spostarsi sul piano dell’immaginario e cadere nella follia. Occorre, però, anche aggiungere che l’ordine aggregante i molti fattori di un’azione o formazione sociale concreta, è sì reale, ma non ha consistenza sostanziale, non gode cioè dello stesso statuto entitativo di un organismo biologico. Il bonum ordinis sociale gode di una debole consistenza entitativa, pur essendo enormemente complesso. Ciò significa che l’essere umano, pur immerso nel bonum ordinis sociale, conserva la sua libertà e le sue finalità più profonde indipendentemente ed oltre quella realtà sociale. La questione non è semplice, ma significa che l’irriducibilità dell’individuo umano alla società non ha bisogno, per essere adeguatamente compresa e difesa, del ricorso affrettato e spesso maldestro alla cd. dignità umana.
Si può riprendere, a questo punto, la questione dei bona communia, senza rimanere impigliati nelle aporie dei cd. commons. I bona communia sono beni particolari, quali l’onore, il denaro, il cibo, un asse ereditario, che possono essere distribuiti per l’uso privato di ciascuno; una volta distribuiti, separati dalla proprietà in comunione, cessano di essere condivisi o condivisibili e divengono beni privati. Quei beni possono essere oggetto di scambio e ricadono nella giustizia commutativa mentre, se interessano la giustizia distributiva e l’ordine complessivo della società, divengono comuni, pubblici.
Anche questi possono essere separati dal patrimonio comune e distribuiti, assegnandoli ai singoli. Da fini comuni, degradano a mezzi comuni, utili e necessari in vista del funzionamento della società nel suo insieme e la loro equa distribuzione concerne l’ordine sociale e politico. Da notare che anche i bona communia, nelle varie distinzioni abbozzate, continuano a sottintendere il bonum ordinis generale, in quanto bonum commune in causando, il bene/fine che accomuna, è il perno costitutivo della società ed è il presupposto imprescindibile della equa distribuzione, ridistribuzione ed appropriazione giuridicamente qualificata dei bona communia.
Tra bonum commune in causando della società e bona communia c’è un salto epistemico e categoriale ed è il primo a illuminare e collocare nel loro giusto posto i secondi. Mentre i bona communia sono destinati ad un’appropriazione ad excludendum, appropriazione privata, lecita e necessaria in quanto conforme al bene comune generale, il bene comune in causando, in quanto fine, non oppone bene individuale e bene comune, ma è bene dell’uno in quanto bene di tutti e della comunità nel suo insieme. Il bene comune quale bonum ordinis è perciò occasione, se non causa, di gioia condivisa e di concordia, mentre non può occasionare invidia, pur occasionando il rancore in chi se ne separa, cadendo nell’ingordigia o nell’avarizia.
In ogni caso, il bonum commune quale bonum ordinis non è bene collettivo, bene di un ente collettivo come lo Stato o di una massa, impasto di sudditi o di atomi sociali; non è nemmeno un bene pubblico, che concettualmente è un bene particolare di proprietà di un ente pubblico. Peraltro, nemmeno i bona communia coincidono con i beni comuni nel senso dei commons, che sono beni per i quali non è possibile stabilire un prezzo, che circolano al di fuori del mercato, attraverso i canali dell’economia informale, sono disponibili alla raccolta libera, a vari modi di condivisione funzionale e, in alcuni casi, intendono valorizzare l’economia del dono. La discussione approfondita del loro statuto categoriale eccede questa sede; osservo soltanto che se la loro elaborazione concettuale e realizzazione pratica non si dota di un adeguata base categoriale, l’intero discorso al loro riguardo rischia di rimanere nella condizione dell’immaginario.
Andando verso la chiusura, riprendo due definizioni di bene comune della dottrina sociale della Chiesa cattolica. Pio XI, nella Divini illius Magistri, dedicata al tema dell’educazione cristiana della gioventù e pubblicata il 31 dicembre 1929, dice che il bene comune di ordine temporale: «… consiste nella pace e sicurezza, onde le famiglie e i singoli cittadini godono nell’esercizio dei loro diritti, e insieme nel maggior benessere spirituale e materiale che sia possibile nella vita presente, mediante l’unione e il coordinamento dell’opera di tutti». È chiaro il riferimento concettuale al bonum ordinis. Ben diversa è la quasi definizione che la Gaudium et Spes: «Il bene comune è l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente» (Gaudium et Spes n. 26). Ivi il bonum ordinis legato alla socialità naturale dell’uomo non ha più una sua specificità ed è subordinato e come disciolto in un, non ben identificato, insieme di condizioni funzionali al perfezionamento dei singoli e delle comunità. La discussione qui ci porterebbe lontano, ma i nodi sottintesi ai due diversi pronunciamenti sono di grandissimo spessore.
Chiudo con un riferimento al diritto ed al ruolo dell’autorità. Il ruolo dell’autorità è decisivo, ad substantiam per il bene comune soprattutto politico, in quanto senza l’autorità che coordina normativamente le azioni individuali, il bene comune politico non prende forma. L’autorità è il perno di chiusura del BC secundum esse o in causando, del bonum ordinis, anche se questo richiede la libera e generosa cooperazione di tutti. Inoltre il bene comune entra nella definizione del diritto, almeno dal versante della legge.
Premettendo che: «In generale, la legge è regola o misura dell’agire, in quanto uno viene da essa spinto all’azione o dissuaso da quella. Legge infatti deriva da legare, poiché obbliga ad agire», San Tommaso dice: «…definitio legis, quae nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata» (Summa Theologiae, Art. 90. A 4). Insomma, non c’è legge senza il suo legame finalistico con il bene comune e senza la sua formulazione e promulgazione da parte dell’autorità a ciò legittimata. Si può chiaramente percepire la stretta parentela concettuale di questi passaggi con la definizione del diritto data da Dante e sopra riportata. La proportio è il segreto, epistemico e categoriale del bene comune, quale bonum ordinis, e del diritto e, senza di essi, la società umana non può svilupparsi in maniera equilibrata e pacifica.
Prof. Paolo Savarese
