FAQ su obbligo vaccinale

Tantissime persone ci contattano per avere delucidazioni su alcuni aspetti legati alla nuova normativa ex DL. 172/21 che ha esteso il cd obbligo vaccinale. Nonostante siano reperibili sul nostro sito e sulla nostra pagina facebook alcune indicazioni, riportiamo qui 5 sintetiche domande standard con le relative risposte utili, premesso sempre il giudizio che ogni caso va seguito singolarmente per l’assistenza adeguata e valutare le eventuali azioni legali e la strategia particolareggiata attivabile su incarico.


1Posso lavorare se sono stato sospeso da albo professionale a cui sono iscritto? 

R: No, purtroppo non si può lavorare, poichè in tal caso si violerebbero le disposizioni del codice penale in merito all’esercizio abusivo della professione. Pertanto la decisione di prestare attività professionale in status di sospensione rimane una scelta libera di disapplicazione di una normativa illegittima, considerando che sempre libera rimane la valutazione del rischio di incorrere in contestazioni che, ovviamente, potranno certamente essere seguite con l’assistenza legale necessaria.


2. Sono un sanitario. Posso lavorare se sono stato sospeso dal mio datore di lavoro?

R: Una volta accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale il lavoratore viene sospeso e non può prestare attività lavorativa. Vale anche in questo caso quanto risposto sub 1).

3. Sono un sanitario, ma la mia vaccinazione è stata omessa o differita. Posso lavorare?

R. L’art. 1 del DL 172/21 ha sostituito e completamente modificato la disciplina ex art. 4 del D.L. 44 2021 conv. prevedendo che in caso di accertato diritto al differimento o all’omissione della vaccinazione il Datore di lavoro debba adibire il lavoratore a mansioni differenti, conservando il diritto alla retribuzione. Pertanto in tali situazioni si può intervenire per invitare formalmente le amministrazioni ad ottemperare a quanto previsto dalla nuova normativa, premesso che in caso di inottemperanza si possono intravedere anche gli interventi legali per l’assistenza necessaria.

4. Sono un sanitario precedentemente sospeso ex art. 4 DL 44/21, cosa posso fare adesso?

R. Come indicato sub 3) la nuova disciplina ha fatto decadere le precedenti sospensioni emanate per inottemperanza all’obbligo vaccinale. E’ già reperibile sul sito e sulla pagina facebook di Iustitia in Veritate la bozza di diffida / invito formale per contestare la decadenza della precedente sospensione, ed alcune amministrazioni / enti hanno già risposto con iperbolici ragionamenti giuridici negando l’evidente abrogazione dell’art. 4 predetto con le conseguenze precisate. In tali casi è necessario intervenire legalmente per intimare il reintegro nella posizone lavorativa quo ante e comunque per precostituire le basi per future attività risarcitorie. Nulla è scontato ovviamente ma nulla bisogna lasciare di intentato a livello difensivo e di tutela.


5. Sono un dipendente pubblico sospeso per inadempimento dell’obbligo vaccinale. Ho diritto all’assegno alimentare ex art. 82 del DPR n. 3/1957?

R. In teoria la sospensione dovuta al mancato adempimento dell’obbligo vaccinale non ha natura disciplinare, tant’è che permette al dipendente di conservare il posto di lavoro. Tuttavia ad una prima lettura proprio la natura non disciplinare del provvedimento sospensivo farebbe venire meno il diritto all’assegno alimentare. Diverse organizzazioni sindacali hanno già richiesto al Governo di inserire tale diritto nella futura conversione del decreto che, cristallizzando la normativa illegittima, andrebbe tuttavia a sanare questo vuoto. Ciò posto, anche adesso e per tale specifica situazione vale quanto detto sub 4) rispetto al necessario intervento legale sempre attivabile.