Condannata la giornalista che definì “No Vax” il Giudice Cruciani

di Marco Schiavi

IL GIUDICE CRUCIANI:
LA DIFFAMAZIONE PUNITA
OVVERO IL GIORNALISMO DI “LA REPUBBLICA” AI TEMPI DEL COVID

La sentenza del Tribunale penale di Perugia depositata l’8 aprile 2024 merita un riconoscimento ed un plauso particolari, inserendosi in quel filone giurisprudenziale che continua a ragionare sulla normativa Covid in tutti i suoi aspetti, mettendone in evidenza aspetti fortemente problematici.

In questo caso viene in considerazione un profilo diffuso e particolare al tempo stesso, ovvero le reazioni dell’opinione pubblica, la stampa in particolare, alle pronunce giudiziarie che, valutando i fatti ed interpretando le norme in vigore, non si sono collocate “in linea” con l’opinione sostenuta dai mezzi di comunicazione (stampa, televisione, social network) nella loro ampia generalità, salvo le poche eccezioni, ovvero vaccinazione sempre e comunque, green pass esteso a tutti gli aspetti della vita sociale, a partire dal lavoro e sanzioni per chi non intendeva adeguarsi. A questo si sono spesso aggiunte affermazioni diffamatorie che, nel caso di specie, hanno portato ad una reazione giudiziaria della parte offesa, ovvero il Giudice Guido Cruciani.

IL GIUDICE GIULIO CRUCIANI

E’ interessante tratteggiare, sulla base delle risultanze della stessa sentenza, la figura del Giudice Giulio Cruciani, romano, 49 anni all’epoca dei fatti, nel 2021 in servizio presso il Tribunale di Velletri, sezione lavoro.

Il contesto temporale si colloca precisamente alla fine 2021, certamente uno dei periodi più incisivi dal punto di vista delle norme volte a fronteggiare la “pandemia”, tra obblighi di vaccinazioni, green pass sempre più esteso e sanzioni pecuniarie.

Il Giudice Cruciani si adegua alle prescrizioni relative al rapporto di lavoro ed in particolare:

– accorpa le proprie udienze il mercoledì ed il giovedì, al fine di evitare il sovraffollamento delle aule giudiziarie, in ottemperanza ad un invito del Presidente del Tribunale;

– tiene aperta la porta del suo ufficio “nonostante le basse temperature”, conformemente alle circolari del Ministero della Giustizia sulla necessità che gli ambienti di lavoro siano arieggiati;

– appone nella propria aula gli avvisi circa le misure di precauzione, per impedire la diffusione del contagio;

 – posiziona i divisori in plexiglass;

– accede al Tribunale regolarmente munito della certificazione richiesta, non risultando a suo carico provvedimenti disciplinari o formali rimostranze.

Tutti comportamenti legittimi e nella Sua posizione anche doverosi.

Il 22 novembre 2021 il Giudice Cruciani emette il provvedimento inaudita altera parte, ovvero, senza contraddittorio, ma sulla base delle sole affermazioni e documentazione della parte ricorrente, con il quale provvedimento reintegra una dipendente ASL sospesa dal lavoro e privata della retribuzione in quanto non vaccinata.

Nel contempo, a breve distanza di tempo, il 7 dicembre 2021, fissa l‘udienza di comparizione delle parti.

Dopo tale udienza conferma la reintegrazione della dipendente.

Il Giudice Cruciani non dimostra di gradire i riflettori e mantiene il riserbo sulle sue personali opinioni, appartenendo a quella categoria di magistrati che “parlano con le proprie sentenze”.

A conferma di tale atteggiamento vi è il Suo comportamento nei confronti della giornalista di “La Repubblica” che gli chiede dichiarazioni sul primo provvedimento.

Il Giudice Cruciani rifiuta di rispondere.

Nella stessa giornata, dopo “circa un paio d’ore”, la giornalista si ripresenta nell’aula in quel momento adibita a camera di consiglio, ovvero il luogo non pubblico nel quale vengono assunte le decisioni giudiziarie e, annota la sentenza, “ha insistentemente chiesto un colloquio al dott. Cruciani che, con fatica, è riuscito ad allontanarla”.

L’ARTICOLO CHE DIFFAMA

Il 17 dicembre 2021 sul sito online di “La Repubblica” compaiono due articoli.

Il primo articolo è a firma di due giornalisti e si limita a riportare la notizia del provvedimento di reintegrazione della dipendente.

Il secondo articolo, a firma solo della giornalista che sarà querelata per diffamazione a mezzo stampa, contiene le affermazioni che la sentenza del Tribunale di Perugia ha giudicato lesive dell’onore e della reputazione del Giudice Cruciani.

L’articolo riporta affermazioni virgolettate ma anonime, rimaste prive di riscontro anche in sede dibattimentale:

– un’avvocatessa dichiara che “il 90% delle sue sentenze sono appellate”; si tratta di una affermazione non documentata ed indirettamente smentita dalle statistiche 2018-2022 di valutazione della professionalità del Giudice Cruciani operate dal Presidente del Tribunale, le quali non evidenziano anomalie tra il primo ed il secondo grado di giudizio, con l’annotazione che il dato rilevante non sarebbe, comunque, quello della percentuale delle sentenze appellate ma quello degli appelli accolti e che hanno comportato la revoca, totale o parziale, della sentenza;

– la stessa avvocatessa lo definisce “burbero, oltre modo severo”, caratteristiche di cui non si coglie l’incidenza sull’attività professionale e riportate senza alcun episodio di riscontro;

– durante l’escussione quale testimone in sede dibattimentale, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Velletri riferisce di contrasti tra alcuni avvocati ed il Giudice Cruciani relativi alla gestione delle udienze, le modalità di verbalizzazione e la “mancata concessione dei rinvii”, particolare quest’ultimo che, tutt’al più, potrebbe denotare la volontà del Giudice Cruciani di pervenire ad una sollecita definizione delle cause a lui affidate, intento senz’altro lodevole per quanto da conciliare con gli interessi e le posizioni delle parti e dei loro avvocati, ma si tratti di aspetti che rientrano sicuramente nella discrezionalità del giudice e che nelle già citate valutazioni di professionalità non hanno avuto ingresso come motivi di censura dell’operato del Giudice Cruciani;

– il magistrato coordinatore della sezione lavoro, alla quale appartiene il Giudice Cruciani, ha evidenziato la “novità” della questione giuridica affrontata dal Giudice Cruciani, ha riferito di una riunione di tutti i giudici della sezione “nel corso della quale vi è stato un vivace scambio di opinioni tra i magistrati senza, tuttavia, che nessuno prevaricasse un altro o con esasperazione delle rispettive posizioni”; ha sottolineato che trattavasi di un argomento nuovo “non affrontato in nessun altro Tribunale d’Italia e che richiedeva l’interpretazione di una normativa, quella emergenziale, sicuramente poco chiara e coerente”, con ciò facendo chiaramente intendere che l’interpretazione data dal Giudice Cruciani si inseriva in un difficile contesto normativo e non presentava nessun profilo “abnorme” o di palese illogicità giuridica;

– per quanto riguarda la vaccinazione del Giudice Cruciani, lo stesso coordinatore ha dichiarato di non essere a conoscenza, in quanto dato sensibile, se il Giudice Cruciani fosse o meno vaccinato; riferisce, inoltre, di avere appreso dal Presidente del Tribunale che su 43 giudici uno solo non era vaccinato e di non sapere indicare chi fosse, fermo restando che dalla sentenza non risulta che il Giudice Cruciani non abbia ottemperato alle norme per l’accesso ai luoghi di lavoro che all’epoca richiedevano vaccinazione, tampone o guarigione da Covid.

Dal quadro, dunque, che emerge dalla sentenza non è possibile enucleare alcun addebito specifico al Giudice Cruciani, che possa condurre ad una valutazione di negligenza o incapacità nello svolgimento dell’attività giudiziaria o di violazione della normativa Covid in materia di accesso ai luoghi di lavoro.

Eppure la diffamazione, ormai accertata con sentenza sia pure di primo grado, arriva.

“NO VAX”

L’articolo del 17 dicembre 2021 del sito online di “La Repubblica” qualifica il Giudice Cruciani “No Vax”.

Nelle affermazioni di causa il Giudice Cruciani ha rilevato che tale qualifica “è attribuita a colui che si oppone alla vaccinazione obbligatoria e, stando alla definizione offerta dalla stessa testata giornalistica in un precedente articolo, caratterizza una persona che ha come titolo di studio la licenza media, è disoccupata e ha un disagio abitativo”.

Orbene:
– dalla sentenza emerge che non è stata provata in alcun modo quale fosse la posizione del Giudice Cruciani in ordine alla vaccinazione obbligatoria, non essendo peraltro lo stesso Giudice tenuto a manifestare le sue opinioni al riguardo che, anzi, avrebbero essere potuto utilizzate proprio per dimostrare la sua mancanza di imparzialità nel trattare la causa dell’infermiera non vaccinata; il Giudice Cruciani è stato doverosamente riservato e questo merito deve essergli riconosciuto;

– dall’articolo pubblicato e dalla sentenza non risulta provato lo stato vaccinale del Giudice Cruciani, risultando, invece l’assenza di alcun procedimento, denuncia o sanzione per non essersi adeguato alle vigenti normative circa l’accesso ai luoghi di lavoro e potendosi, quindi, dedurre che il Giudice Cruciani a tali normative si sia attenuto; la questione circa la vaccinazione o meno del Giudice Cruciani è del tutto ininfluente nel procedimento penale e proprio la pretesa della giornalista di conoscere se il Giudice Cruciani è vaccinato o meno rappresenta un’indebita invasione in un’area di riservatezza protetta dalla legge.

Quindi: se non si conoscono le opinioni del Giudice Cruciani sulla vaccinazione e se non si conosce il suo stato vaccinale perché lo si definisce “Giudice No Vax”, come compare nel titolo dell’articolo?

Emblematicamente il Giudice Cruciani ha riportato come sullo stesso quotidiano “La Repubblica” sono comparsi articoli che hanno tratteggiato negativamente la categoria dei “No Vax”, in maniera ripetuta e, quando tale qualifica ha assunto una connotazione stabilmente negativa, è stata attribuita senza alcuna specificazione.

Abbiamo assistito alla derisione sistematica e continua di una categoria di persone, “coloro che si oppongono alla vaccinazione obbligatoria”, senza alcuna considerazione delle argomentazioni, non lesinando termini offensivi (“i sorci” di buroniana memoria), in una sorta di deumanizzazione, almeno sul piano delle capacità razionali, che ha rappresentato l’anticamera della discriminazione, dell’isolamento e dell’espulsione da ogni consesso civile.

Il titolo dell’articolo pubblicato è inequivoco nel qualificare il Giudice Cruciani come “giudice No Vax”, perchè è a lui che si deve la reintegrazione dell’”infermiera senza vaccino” citata nello stesso titolo.

Questo assunto è indimostrato, come si afferma sorprendentemente nel prosieguo dell’articolo: “si sa che nella sezione c’è un giudice No Vax. Sarà Giulio Cruciani?”, sintomo di una dissonanza tra titolo e contenuto dell’articolo che non appare corretta e che induce il lettore a considerazioni errate.

Questo modo di procedere è certamente il sintomo della demonizzazione personale che ha caratterizzato l’approccio nei confronti di chi “No Vax” lo era realmente, impedendosi nel contempo, questo era lo scopo che la demonizzazione voleva raggiungere, ogni analisi dei fatti e dei dati raccolti, ogni discussione sulle alternative terapeutiche, ogni considerazione dei diritti costituzionali coinvolti e travolti dalla normativa Covid.

“NO VAX” OVVERO MANCANZA DI AUTONOMIA, INDIPENDENZA E IMPARZIALITA’

Ma il punto della diffamazione è un altro.

Nell’articolo che non contiene prova alcuna che il Giudice Cruciani abbia violato la normativa Covid circa l’accesso ai luoghi di lavoro, che non sia vaccinato, che abbia manifestato opinioni sulla vaccinazione ed in generale sulla normativa Covid, che sia destinatario di provvedimenti disciplinari o sanzionatori, che abbia tenuto rapporti non corretti avvocati, colleghi, personale amministrativo, in tale articolo, pubblicato il 17 dicembre 2021 a firma della giornalista imputata e condannata, l’attenzione, come si esprime la sentenza, “viene spostata dal provvedimento alla figura del dott. Cruciani, sbilanciandosi in giudizi di valore sulla sua persona”: nell’articolo incriminato “non venivano mosse obiezioni di carattere giuridico avverso la decisione adottata dal magistrato, ma veniva sferrato un attacco morale e professionale alla sua persona”.

Quindi:

– il Giudice Cruciani emette due provvedimenti che riguardano la normativa Covid in uno degli aspetti più controversi, ovvero la sospensione dal lavoro e dallo stipendio per i lavoratori non vaccinati, questione che darà adito a numerose pronunce giudiziarie, anche difformi tra loro ed a questioni di legittimità costituzionale che saranno poi, a distanza di oltre un anno, dichiarate infondate dalla Corte costituzionale;

– l’articolo incriminato non muove “obiezioni di carattere giuridico”;

– l’articolo riferisce rumors (“non vaccinato”, “burbero”, contrasti con colleghi ovvero “è scoppiata la bufera”), compie valutazioni errate ovvero “se non fosse vaccinato sarebbe gravissimo”, in quanto al momento dei fatti la vaccinazione non rappresentava l’unico requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro, essendo sufficienti anche il tampone e la guarigione dal Covid, essendo, pertanto, pienamente legittima la scelta di non vaccinarsi.

Se in un impeto di “generosità motivazionale” il Tribunale concede alla giornalista incriminata che “a causa di un equivoco sorto nel corso del colloquio” con il magistrato coordinatore della sezione lavoro “avrebbe potuto ricavare il solo dato che il dott. Cruciani fosse non vaccinato”, la conseguente illazione dell’appartenenza ideologica del Giudice Cruciani all’area “No Vax” era priva di ogni, anche il più labile, elemento probatorio, nonostante la tracotanza del titolo dell’articolo: “l’infermiera senza vaccino reintegrata dal giudice No Vax”.

Qui si coglie un aspetto importante della leggerezza con cui al Giudice Cruciani è stato affibbiato l’epiteto di “No Vax”: non era importante verificare se il Giudice Cruciani fosse “persona ideologicamente contraria a qualsiasi forma di vaccinazione”, come non era importante verificare se il Giudice Cruciani si fosse o piuttosto non si fosse vaccinato per ragione mediche attinenti alla propria persona, per considerazioni circa l’idoneità del vaccino o la pericolosità degli effetti avversi o, ancora più semplicemente, perché dotato di anticorpi a seguito di guarigione, era importante usare come una clava tale classificazione, che colpisce la persona e la qualifica incapace di ragionare, di esprimere opinioni, di valutare i fatti, financo, come nel caso del Giudice Cruciani, di svolgere bene il proprio lavoro, accecato com’era da un’ideologia, quella “No Vax” che non è degna di avere spazio e parola nella “pubblica piazza”.

Non si è “No Vax” quando non si è vaccinati, si è “No Vax” quando ci si oppone alla narrazione dominante. Non ha rilevanza che tale opposizione si fondi su dati scientifici, sulla corretta interpretazione delle norme, sull’analisi dei fatti.

La narrazione dominante vuole ed esige da ognuno una adesione piena e incondizionata, anche a costo di venir meno ai propri doveri morali, alla propria onestà intellettuale, allo svolgimento onesto e leale della propria attività professionale.

Questo è ciò che è successo al Giudice Cruciani: la sua attività giurisdizionale è stata contraria alla narrazione dominante ed allora è scattata l’etichetta “No Vax”, che significa semplicemente incapacità di svolgere il proprio lavoro, esclusione aprioristica dal dibattito culturale e giuridico nel caso di specie.

L’articolo diffamatorio contiene un profilo essenziale, colto egregiamente dal Tribunale di Perugia, ovvero che “il titolo dell’articolo attribuisce al dott. Cruciani una qualifica che si sottintende avrebbe in qualche modo determinato la decisione assunta nel giudice che avrebbe favorito l’infermiera sospesa dal lavoro in quanto non vaccinata”.

E’, in sostanza, una “illazione che getta discredito sulla figura del magistrato”.

Il Giudice Cruciani non è criticato per il contenuto della sentenza, non è necessario leggere e dare conto delle motivazioni di fatto e giuridiche, è sufficiente leggere il dispositivo del provvedimento per ritenere che egli sia un “No Vax” e che proprio per questa convinzione, come riporta un suo collega intervistato anonimamente, “l’ha fatta grossa…come è possibile che la legge sia stata interpretata in quel modo. Il provvedimento parla da sé, esprime un’ideologia”.

Oggi è facile rispondere, come già aveva anticipato lucidamente il magistrato coordinatore della sezione lavoro, che le sentenze che hanno seguito l’impostazione del Giudice Cruciani sono numerose, provenienti da diverse autorità giudiziarie e che, nonostante la sconfessione della Corte costituzionale, le questioni sollevate dalla normativa Covid ed in particolare la negazione del diritto al lavoro hanno e continuano ad agitare il dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

LA DIFFAMAZIONE
OVVERO
IL GIUDICE CRUCIANI CHE “PIEGA L’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA AI SUOI INTERESSI PERSONALI”

La conclusione della sentenza è lapidaria, statuendo il Tribunale che “l’articolo di giornale del 17 dicembre 2021 sia obiettivamente lesivo della onorabilità della persona offesa…non può riconoscersi allo scritto la dignità di manifestazione del diritto di cronaca giudiziaria, attesa la obiettiva ed evidente carica offensiva dell’articolo suddetto…nell’articolo non venivano mosse obiezioni di  carattere giuridico avverso la decisione adottata dal magistrato, ma veniva sferrato un attacco morale e professionale al magistrato”.

L’attribuzione della qualifica di “No Vax” al Giudice Cruciani, immotivata e non provata, è dunque funzionale a ben altro, in quanto, come afferma la sentenza, tale qualifica “si sottintende, avrebbe in qualche modo determinato la decisione assunta nel giudizio che avrebbe favorito l’infermiera sospesa dal lavoro in quanto non vaccinata”.

In sostanza l’articolo incriminato prospetta una “illazione che getta discredito sulla figura del magistrato”, ovvero quella di avere deciso non in base agli elementi di fatto ed alla corretta applicazione delle norme di legge, ovvero, secondo le parole dell’anonimo commento, “come è possibile che la legge sia stata interpretata in quel modo”, ma di avere corrotto l’attività interpretativa, piegandola al raggiungimento di uno scopo extragiuridico, ovvero il fine di fare prevalere nel contesto giudiziario l’infermiera sospesa con la quale il Giudice Cruciani condivideva l’ideologica “No Vax”.

In sintesi, come afferma la sentenza, avere fatto “emergere il dott. Cruciani come un magistrato che piegava l’attività giudiziaria ai suoi interessi personali”.

Proprio per questo uso strumentale della propria attività giurisdizionale la sentenza coglie correttamente l’aspetto diffamatorio, ovvero la lesione dei “prerequisiti della funzione giurisdizionale, costituiti dai caratteri di indipendenza ed autonomia”.

Questo significa essere “No Vax”: incapace di svolgere il proprio lavoro, perché corrotti da un pensiero irrazionale, incomprensibile e che fa perdere “il ben dell’intelletto”.

UN GIORNALISMO CHE DIFFAMA SENZA LE PROVE

E’ un attacco al cuore dell’attività giurisdizionale e la sentenza assimila tale accusa di mancanza di autonomia e indipendenza alle ipotesi di “gratuita attribuzione di mala fede a chi conduce indagini giudiziarie” od a “parzialità per ragioni politiche ad un soggetto che esercita funzioni giudiziarie”.

La sentenza del Tribunale di Perugia si pone la questione se quanto contenuto nell’articolo di “La Repubblica” posso essere considerato legittima espressione del diritto di cronaca e di critica, considerando che nei confronti di soggetti esercenti funzioni pubbliche a tale diritto deve essere attribuita la maggiore ampiezza possibile, anche per garantire il contesto democratico ed il controllo da parte dell’opinione pubblica.

Al riguardo la sentenza opera una corretta e precisa distinzione:

– laddove si attribuisca al magistrato “negligenza e incapacità, la critica giudiziaria può assumere una connotazione anche molto pesante, aspra e sferzante”, ma non è questo il caso di specie, perché l’articolo diffamatorio non evidenzia alcun aspetto di negligenza e incapacità, sia sotto l’aspetto giuridico che su questioni di relazione con altri soggetti, né vengano citati episodi precedenti che abbiamo dato origine ad esposti, procedimenti disciplinari o sanzionatori;

– laddove ed è il caso di specie, si attribuisca al magistrato un deficit di imparzialità ed indipendenza, attribuzioni che “costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali”, la sentenza afferma che “l’unica possibilità di ritenere la condotta diffamatoria scriminata deve essere indicata nella precisa verità storica del fatto”, ovvero, in altri termini,  se il giornalista accusa il magistrato di partigianeria politica, per andare esente da responsabilità penale per diffamazione invocando  il costituzionalmente garantito diritto di cronaca e di critica, l’unico mezzo che ha a disposizione per andare esente da responsabilità penale è provare “la verità storica del fatto”.

La “prova” della mancanza di imparzialità e indipendenza del Giudice Cruciani non è stata esibita al Tribunale, pur essendo stata attribuita al Giudice Cruciani proprio la mancanza di imparzialità e indipendenza.

Nella fattispecie concreta:

– la giornalista non ha analizzato la sentenza e formulato una critica, anche aspra, di negligenza o incapacità (per omissioni di norme, carenza o contraddittorietà della motivazione, mancata considerazione degli elementi di fatto);

– la giornalista non ha fornito alcun elemento concreto che potesse far ritenere appannati o mancanti i requisiti della indipendenza e imparzialità;

– la giornalista “ha attribuito la qualifica personale dispregiativa di essere un giudice no vax”, senza che abbia verificato la mancata sottoposizione a vaccinazione o prese di posizione in tal senso del Giudice Cruciani, il quale, anzi, avendo rispetto per un prerequisito della funzione giurisdizionale, ovvero la riservatezza, ha rifiutato anche di rispondere alla domande della giornalista, né hai espresso prese di posizione sul web, in interviste o scritti di vario genere.

PERCHE’ LA DIFFAMAZIONE

L’ultima domanda è quella più ovvia, ma non poteva arrivare che al termine della ricostruzione della vicenda.

Se il Giudice Cruciani rispetta la normativa Covid sui luoghi di lavoro, non manifesta alcuna opinione sulla vaccinazione obbligatoria, non ha subito alcuna censura nell’attività professionale, perché lo si accusa di partigianeria, di mancanza di autonomia e indipendenza?

Perché si afferma, in maniera implicita ma chiara, che il provvedimento non è frutto della corretta attività logico-giuridica di interpretazione delle norme e di ricostruzione dei fatti storici, ma di adesione ad una, peraltro generica, impostazione “No Vax”?

Perché il Giudice Cruciani è stato offeso in maniera giuridicamente diffamatoria?

A volte la verità è come il sole, talmente grande e talmente abbagliante che diventa impossibile da vedere, ma come il sole esiste ed è immensa.

Il Giudice Cruciani è stato offeso perché ha “osato”, perché in certi tempi “cupi”, questo è il termine forse più appropriato, ragionare, motivare, depositare due provvedimenti che non erano quanto la narrativa dominante si aspettava e pretendeva da tutti, costituisce una colpa, indice di una devianza che non è consentita.

Il Giudice Cruciani ha interpretato le norme, ha valutato i fatti in maniera difforme da quanto il “mainstream”  pretendeva con cieca obbedienza.

Cieca di fronte ai fatti, quali la mancata prevenzione del contagio, gli effetti avversi, la reale presenza di cure efficaci ed alternative rispetto al vaccino.

Cieca di fronte al diritto, alla corretta interpretazione delle norme emanate, alla considerazione complessiva dell’ordinamento giuridico, alla tutela dei diritti costituzionali, come dovere del giudice.

Ed allora occorre diffamare, per oscurare tutta l’attività giurisdizionale del Giudice ed affermare che non è frutto del cosciente lavoro del giudice, ma è conseguenza dell’adesione del Giudice all’ideologia “No Vax”, la quale lo conduce a stravolgere il proprio lavoro al fine di assecondare e mandare indenni da ogni responsabilità coloro a lui ideologicamente affini.

Occorreva capovolgere la prospettiva: è il Giudice, accecato dall’adesione all’ideologia “No Vax” che mistifica i fatti e interpreta volutamente in maniera erronea le norme (“normativa, quella emergenziale, sicuramente poco chiara e coerente”, affermava il magistrato coordinatore della sezione lavoro sopra citato), per assolvere e proteggere chi la pensa come lui, ovvero l’infermiera, in una sorta di setta, quella dei “No Vax”, i cui adepti si proteggono vicendevolmente, utilizzando strumentalmente le proprie posizione di potere, ogni qualvolta se ne presenti la possibilità.

Eppure l’immagine del Giudice Cruciani che traspare dalla sentenza è radicalmente diversa: intellettualmente onesto, riservato e anche severo, di quella severità che è la seconda faccia della giustizia, bendata, perché non deve guardare in faccia nessuno, dagli infermieri ai potenti della terra.

L’immagine della giornalista che traspare dalla sentenza è quella di una persona invadente, perché il Giudice Cruciani  “con fatica è riuscito ad allontanarla”, non volendo commentare i propri provvedimenti, giornalista che vaga per i corridoi del tribunale alla ricerca di rumors, voci, pareri in libertà, braccata non dai “No Vax” ma da quella verità dei fatti che il tempo ha già incominciato a disvelare ma per leggere la quale occorre rivolgersi ad altre fonti giornalistiche.

C’E’ UN GIUDICE A PERUGIA

Il mugnaio Arnold di Sans-Souci ha trovato il Giudice a Berlino, il Giudice Cruciani l’ha trovato a Perugia, territorialmente competente in quanto la vicenda giudiziaria riguardava come parte lesa un magistrato.

E la condanna della giornalista da parte del Tribunale di Perugia è ampia e piena:

– condanna al pagamento della multa per diffamazione a mezzo stampa;

– condanna al pagamento all’Erario delle spese processuali;

– condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal Giudice Cruciani;

– condanna al risarcimento dei danni morali patiti dal Giudice Cruciani.

Milano, 7 maggio 2024