di Marco Schiavi
LA FATTISPECIE
La sentenza depositata il 13 marzo 2023 dal Giudice dell’Udienza preliminare presso il Tribunale Militare di Napoli dichiara il “non luogo a procedere” nei confronti di un militare per il quale il pubblico ministero aveva richiesto il rinvio a giudizio per il reato, previsto dal codice penale militare di pace di forzata consegna.
Il militare si era introdotto clandestinamente nella struttura militare, pur dopo che i militari comandati del servizio di vigilanza gli avevano rappresentato che non poteva accedere, in quanto sprovvisto della certificazione verde COVID 19, ovvero il c.d. green pass.
La sentenza è particolarmente interessante in quanto è stata depositata successivamente alle sentenze 14, 15 e 16 della Corte Costituzionale le quali, come noto, hanno dichiarato infondate e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative all’obbligo vaccinale, vigente anche per il personale militare ed alla sospensione dal lavoro, dallo stipendio e da ogni forma di emolumento per i lavoratori che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale.
EFFETTI DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La prima questione che il Giudice partenopeo affronta riguarda l’effetto delle citate pronunce. Orbene, l’unico divieto che scaturisce da siffatte pronunce, secondo la previsione dell’articolo 24 della legge 87/1953, è relativo alla riproposizione della medesima questione nello stesso grado di giudizio.
Pertanto:
- è possibile la riproposizione in diversi gradi dello stesso giudizio;
- è possibile la riproposizione in altri giudizi.
La sentenza si spinge oltre, affermando che tali sentenze sono prive di alcun vincolo anche di natura interpretativa, in quanto la funzione nomofilattica, ovvero “garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale”, compete alla sola Suprema Corte di Cassazione. Peraltro la Corte Costituzionale nelle citate sentenze non ha patrocinato alcuna “interpretazione conforme a costituzione” e, quindi, sul piano interpretativo nessun vincolo scaturisce o è stato posto dalle sentenze della Corte Costituzionale.
IRRAGIONEVOLEZZA DELL’OBBLIGO VACCINALE
Sia pure non vincolata all’interpretazione fatta propria dalla Corte Costituzionale la sentenza in esame ne sottopone a serrata critica l’impianto motivazionale.
La prima critica è sul corretto utilizzo del canone di ragionevolezza.
La ragionevolezza della disposizione normativa è un consolidato criterio che la Corte Costituzionale utilizza per valutarne la legittimità costituzionale. La principale articolazione del suddetto canone è “la proporzionalità del mezzo impiegato rispetto al fine perseguito”, declinandosi ulteriormente la “proporzionalità” in termini di “adeguatezza” della normativa rispetto alla finalità perseguita dal legislatore. In sintesi è il rapporto strumento normativo – finalità perseguita dal legislatore che la Corte ritiene soggetto al suo sindacato costituzionale attraverso il parametro della ragionevolezza.
E’ evidente il pericolo di una valutazione “politica” da parte della Corte, in contrasto con l’espressa previsione di cui all’articolo 28 della citata legge 87/1953, tuttavia l’utilizzo di tale parametro è costantemente ribadito nella giurisprudenza costituzionale.
Al riguardo è fortemente significativa la sentenza 25/2023 della Corte, la quale ha accolto l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata dallo stesso Giudice dell’Udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli e, per l’effetto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 206-bis del Decreto Legislativo 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) nella parte in cui autorizza la sanità militare ad imporre la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che siano state previamente individuate in via legislativa, per violazione della riserva di legge di cui all’articolo 32 della Costituzione.
In tale pronuncia la Corte, pur nel riconoscimento al legislatore di ampi spazi di discrezionalità politica, ha ribadito che spetta ad essa valutare sul piano della legittimità costituzionale:
- il livello di gravità della specifica patologia;
- la capacità di diffusione della patologia;
- il grado di sicurezza della relativa profilassi vaccinale, che riguarda sia gli effetti avversi che l’efficacia ad impedire la diffusione del contagio.
Quindi, da un lato il legislatore in materie che rientrano in ambito scientifico deve valutare le risultanze della migliore scienza ed esperienza e, dall’altro, le prescrizioni vaccinali devono essere sicure ed adeguate nel far fronte alla situazione sanitaria.
Si tratta di due aspetti che rientrano nella valutazione di “ragionevolezza” che compete alla Corte nell’ambito del suo sindacato costituzionale.
Orbene la semplice ed essenziale domanda che il Giudice nella sentenza in commento si pone è se l’obbligo vaccinale possieda tali requisiti di adeguatezza, trattandosi, comunque, di imposizione che viene a ledere il fondamentale principio di libertà di autodeterminazione sanitaria, principio che può anche essere subordinato alla tutela della salute collettiva attraverso l’imposizione del trattamento sanitario obbligatorio, ma solo a condizione che tale trattamento sanitario sia adeguato, in altri termini ragionevole.
Non è preso in considerazione in questa prima parte della sentenza il tema degli effetti avversi, ma della semplice efficacia del vaccino a prevenire ed impedire il contagio.
La Corte Costituzionale nella sentenza 14/2023 non ha dubbi: “gli stessi dati esposti nei rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità…dimostrano…l’efficacia del vaccino…tanto nel prevenire l’infezione da SARS-CoV-2, quanto nell’evitare casi di malattia severa…la scelta si è rivelata altresì ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus…anche se l’efficacia vaccinale non è pari al 100%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l’elevata circolazione del virus SARS-CoV-2, rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile”.
Di fronte a questa affermazione il Giudice napoletano, in maniera tale da ricordare il bambino di fronte alla nudità del re, contrappone l’affermazione che “l’efficacia dei vaccini attualmente in commercio ad impedire di essere contagiati e di contagiare a propria volta e, quindi, quale strumento di prevenzione del contagio, non solo non è pari o vicina al 100% ma si è di fatto rivelata prossima allo zero”.
Si tratta di un semplice “fatto notorio”, che legittimamente il Giudice può mettere a fondamento motivazionale della propria decisione, quale “dato incontrovertibile emergente dal naturale accadimento dei fatti”.
E’ quanto abbiamo visto in questi anni, è quanto abbiamo sentito e quanto ha ormai perforato la cappa mediatica ed ideologica che è stata accuratamente preparata ed imposta al fine di giustificare, sulla base dell’”emergenza pandemica”, l’obbligo vaccinale. Ciò significa, precisa la sentenza in commento, che “dal punto di vista epidemiologico vaccinati e non vaccinati vanno necessariamente trattati come soggetti tra loro sostanzialmente equivalenti”.
Si tratta di constatazione che si è fatta strada nella giurisprudenza ed al riguardo lo stesso Giudice si premura di citare, tra le altre, le sentenze dei Tribunali di L’Aquila, Padova e Firenze e che rappresenta un punto di approdo ormai ovvio, ma ciononostante ugualmente e fortemente rilevante, in quanto sul piano giuridico è foriero di conseguenze significative, sia nell’interpretazione delle norme che hanno caratterizzato la stagione giuridica “covid” sia nell’applicazione delle sanzioni previste.
LA MANCATA LESIONE O MESSA IN PERICOLO DELLA SALUTE COLLETTIVA
In termini generali il Giudice partenopeo rileva che la normativa sull’obbligo vaccinale non è idonea a tutelare il bene giuridico che intende tutelare, ovvero la salute collettiva, in quanto la vaccinazione non garantisce alcunché, non limita la diffusione del contagio, non è intrinsecamente e, oseremmo dire, ontologicamente, in grado di prevenire in alcun modo il contagio e di conseguenza la diffusione della malattia.
Insomma, per essere ossequiosamente provocatori, è come se il legislatore approvasse una norma di legge che per ridurre la mortalità connessa alla circolazione stradale imponesse a tutti gli automobilisti di indossare la giacca e la cravatta. Quale punizione sarebbe ragionevole per colui che, magari d’estate, guida con la sola camicia? La risposta giuridicamente corretta è che nessuna condotta sarebbe in grado di ledere il bene giuridico che si è asseritamente inteso tutelare, ovvero la sicurezza sulle strade e la conseguente riduzione della mortalità.
Per apprezzare il rigoroso iter argomentativo della sentenza occorre rammentare che la condotta contestata al militare imputato si colloca nella fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 140 del codice penale militare di pace, ovvero il reato di forzata consegna, secondo il quale “il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni”. La consegna forzata nel caso concreto era consistita nell’entrare nella struttura militare, pur in presenza del divieto imposto in quanto il militare era privo del c.d. green pass.
Pur dovendo rimarcare che la vicenda si colloca nell’ambito del diritto penale e non in quello delle sanzioni amministrative, la sentenza in commento, con richiami alla stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, pone al centro dell’ordinamento penale il principio costituzionale (articoli 25 e 27), riflesso nello stesso codice penale (articolo 49), secondo il quale la condotta penalmente rilevante deve essere necessariamente e concretamente offensiva del bene giuridico tutelato dalla stessa norma penale, ovvero la vita, la salute, l’integrità fisica, l’onore, la proprietà, tanto per elencare quelli di immediata comprensione.
Orbene il diritto penale, secondo le stesse parole della Corte Costituzionale riportate nella sentenza in commento, si caratterizza per “un ininterrotto operare del principio di offensività dal momento dell’astratta predisposizione normativa a quello dell’applicazione concreta da parte del giudice”.
Ciò significa, da un lato che il legislatore deve prevedere condotte che siano idonee a ledere e porre in pericolo beni giudici, interessi, preesistenti e come tali riconosciuti dalla collettività e, dall’altro, che la condotta colpevole deve essere concretamente lesiva o tale da porre in pericolo i suddetti beni ed interessi.
Il legislatore, quando incrimina una determinata condotta, non lo può fare al solo scopo di “educare”, “dare un esempio a tutti”, in quanto mancherebbe la lesione del bene giuridico, né può il legislatore incriminare condotte puramente interne, quali il “pensiero” (a prescindere dalla difficoltà di accertamento, una sorta di psico-reato orwelliano) o, comunque, atteggiamenti privi di rilevanza offensiva, quali meri discorsi o manifestazioni delle proprie idee che non rivestano carattere concretamente pericoloso sulla base di circostanze oggettive.
Il diritto penale è il diritto “del fatto”, non delle intenzioni o dei pensieri, è il diritto che offende concretamente, oggettivamente e realmente un bene giuridico protetto, esistente nella realtà e che è, come tale, riconosciuto dalla collettività.
Tale bene giuridico protetto deve, dunque, avere carattere concreto e deve essere individuato dettagliatamente dalla norma penale incriminatrice.
Questo primo profilo riguarda il legislatore e ne rappresenta un preciso vincolo posto a livello costituzionale allo stesso legislatore il quale lo deve rispettare già al livello della configurazione astratta della fattispecie di reato, ma vi è un ulteriore passaggio che diventa rilevante per il Giudice napoletano.
La condotta per essere punibile deve essere concretamente lesiva, in quanto, riprendendo le già citate parole della Corte Costituzionale, il principio di offensività opera fino al momento “della applicazione concreta da parte del giudice”.
Appare pertinente il richiamo del Giudice all’articolo 49 secondo comma del codice penale secondo il quale “la punibilità è altresì esclusa quando per la inidoneità dell’azione…è impossibile l’evento dannoso o pericoloso”, ovvero non può verificarsi e non si è verificata alcuna lesione o messa in pericoloso del bene giuridico tutelato dalla norma penale.
Occorre rilevare che, in punto di ricostruzione del fatto, l’istruttoria svolta aveva accertato che il militare, privo del c.d. green pass, si era introdotto nella struttura militare, violando il divieto, “per poi uscire dalla caserma dopo pochi minuti”. Pertanto non vi era stato alcun turbamento dell’attività militare e l’unica ragione del divieto di accesso era il mancato possesso del c.d. green pass.
Invero:
- la permanenza nella struttura militare si era protratta per pochi minuti;
- non si era verificato alcun episodio di violenza, minaccia o danneggiamento;
- nessun ulteriore e specifico interesse facente capo all’amministrazione militare era stato leso o posto in pericolo.
L’unico bene giuridico che poteva essere stato leso o messo in pericolo dalla permanenza nella struttura militare, sia pure per “pochi minuti” ed in assenza del c.d. green pass, era proprio e soltanto quello della salute della collettività militare, alla cui tutela era, apparentemente e inconsistentemente, diretto il divieto di accesso.
Questi tre netti passaggi delineano la prima conclusione del Giudice:
- la condotta umana per essere penalmente punibile deve ledere o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato;
- l’unico bene giuridico che poteva essere coinvolto nella condotta incriminata si riferiva alla salute della collettività militare;
- la condotta posta in essere dal militare “non ha leso alcun bene giuridico, non avendo determinato alcun rischio ulteriore per la salute pubblica rispetto all’ingresso dei soggetti vaccinati e provvisti di green pass, stante l’inidoneità dei vaccini attualmente in commercio a prevenire la diffusione del contagio”.
GLI EVENTI AVVERSI OVVERO LA VACCINAZIONE E’ “PERICOLO DI DANNO GRAVE ALLA PERSONA”
Sarebbero certamente state sufficienti le riportate argomentazioni per giustificare la pronuncia di “non luogo a procedere” che implica il rigetto della richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio dibattimentale nei confronti dell’imputato.
Diversamente il Giudice partenopeo affronta anche l’aspetto della “sicurezza” dei vaccini, ovvero degli effetti avversi e gravi della vaccinazione.
E’ opportuno ripetere il richiamo alla sentenza 25/2023, la quale espressamente afferma che “il grado di sicurezza della relativa profilassi vaccinale” è compreso tra “gli elementi essenziali che entrano a far parte del giudizio” di legittimità costituzionale, affermazione che pone il tema degli effetti avversi al centro della valutazione di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale, non una mera appendice, una sorta di post-factum irrilevante.
La costante giurisprudenza della Corte costituzionale afferma la necessità che la somministrazione del vaccino “non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario e pertanto tollerabili”.
Il tema degli effetti avversi è stato esplicitamente affrontato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nell’ordinanza del 22 marzo 2022, con la quale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale ed alla quale ha fatto seguito la stessa sentenza 14/2023.
A parere del Giudice amministrativo gli effetti avversi seguiti alle vaccinazioni non potevano essere definiti “normali e pertanto tollerabili”, ma apparivano, anche quantitativamente, gravi ed intollerabili, non essendo limitati alle “ipotesi del caso fortuito e imprevedibilità della reazione avversa”. Il Consiglio aveva supportato tali affermazioni con una serie di dati che evidenziavano e, ancora di più oggi, evidenziano, la profonda discrepanza tra gli effetti avversi delle tradizionali vaccinazioni e quelli delle vaccinazioni Covid.
La Corte Costituzionale, nella sentenza 14/2023, ha replicato affermando che tra i rischi correlati alla somministrazione dei vaccini sono compresi anche gli eventi avversi gravi, come attesta la stessa disciplina dell’indennizzo di cui alla legge 210/1992, che contempla l’evento “morte”.
Si tratta, ovviamente, di una questione che non può essere trattata nell’ambito delle presenti e brevi note, ma non è possibile fare a meno di accennare alla circostanza che l’obbligo vaccinale è entrato in vigore sulla base dell’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata agli stessi vaccini di tipo “condizionata”, ovvero non definitiva e non “standard”. Un siffatto tipo di autorizzazione non permetteva di conoscere pienamente gli effetti avversi e quindi lo stesso presupposto di fatto che avrebbe consentito di valutare la rispondenza degli effetti avversi ai criteri costantemente richiamati nella giurisprudenza della Corte Costituzionale.
In altri termini, il legislatore non conosceva e non conosce ancora gli effetti a medio e lungo termine delle vaccinazioni di cui ha imposto l’obbligatorietà, ovvero gli effetti su coloro che si sono assoggettati al trattamento sanitario obbligatorio e sulle generazioni future.
Trattasi di rilievo decisivo che conduce a negare la sussistenza di quel “requisito di scienza” che la stessa Corte costituzionale ritiene che, nel caso dell’imposizione di trattamenti sanitari obbligatori, debba essere oggetto di doverosa e ragionevole valutazione da parte del legislatore e che nel caso delle vaccinazioni Covid non è stato valutato…semplicemente perché assente.
Il dato scientifico circa la quantità e qualità degli effetti avversi non è stato compiutamente acquisito in quanto la stessa sperimentazione dei vaccini non era stata completata ma, pur in mancanza del completamento delle fasi che caratterizzano l’autorizzazione “standard”, è stata autorizzata l’immissione in commercio dei vaccini sulla base della asserita e presunta “emergenza pandemica”.
Gli stessi dati, peraltro in maniera frettolosa e senza alcun approfondito riferimento al quadro di forte contrapposizione che caratterizza la loro lettura, ai quali la Corte Costituzionale ha fatto riferimento sono a breve termine, relativi a sperimentazioni non concluse e che hanno coinvolto un numero limitato di persone.
Ciononostante il Consiglio di Giustizia Amministrativa, il quale non aveva sostanzialmente obiettato alcunché al trattamento sanitario obbligatorio imposto in presenza di autorizzazione all’immissione in commercio di tipo condizionata ovvero non definitiva, dai pochi dati a disposizione aveva tratto in maniera logica e articolata la convinzione che gli effetti avversi gravi fossero sistematici, prevedibili, quantitativamente oltre ogni ragionevole limite di tollerabilità.
Il Giudice siciliano non negava che l’evento avverso potesse essere grave e fatale, ma affermava che dovesse pur sempre rappresentare un evento imponderabile, imprevedibile, fortuito. Al contrario i dati a disposizione del Giudice amministrativo evidenziavano la prevedibilità in misura consistente dell’effetto avverso e di quello grave, oltre ogni tollerabilità.
E si potrebbe dire, con un brivido, che siamo ancora e solo all’inizio della rilevazione degli eventi avversi gravi….
Il Giudice partenopeo si inserisce con rigorosa consequenzialità in questo argomentare:
- in termini di fatto rileva che i vaccini in commercio “possono causare effetti collaterali gravi ed anche fatali, quali miocardite, pericardite, ipoestesia, trombosi, paralisi periferica del nervo facciale, shock anafilattico (fonti EMA, AIFA)”, qualificando tali acquisizioni quali “fatto notorio”, ovvero circostanze di fatto note, conosciute dalla collettività e che non necessitano di alcuna specifica dimostrazione, proprio in virtù del loro carattere indiscusso e pacifico;
- in termini valutativi ritiene che, per quanto concerne le vaccinazioni Covid, “il verificarsi di un evento avverso grave o fatale non riveste neppure un carattere di assoluta eccezionalità, imponderabilità ed imprevedibilità, bensì al contrario rientra tra gli eventi che si verificano in un numero non indifferente di casi e quindi prevedibili”, il che non è ammissibile, sia perché, come ammoniva la stessa Corte Costituzionale “nessuno può essere sacrificato per il bene degli altri, fossero pure tutti gli altri” ma anche perché, se l’evento grave diventa prevedibile e rilevante dal punto di vista quantitativo, sono violati “i limiti imposti dal rispetto della persona umana”, di cui all’articolo 32 della Costituzione, il quale costituisce un limite costituzionale assolutamente non valicabile dal legislatore ordinario.
Gli effetti avversi della vaccinazione sono, dunque, non solo “gravi” ma il loro carattere sistemico e quantitativamente elevato induce a ritenere che la vaccinazione comporti il “pericolo”, giuridicamente inteso, di un danno grave alla persona.
L’effetto dirompente di tale qualificazione giuridica, ovvero la vaccinazione come “pericolo attuale di un danno grave alla persona”, si coglie appieno nel collegamento che il Giudice militare opera con l’articolo 54 del codice penale, il quale prevede la scriminante dello stato di necessità, secondo la quale “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se’ od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne’ altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
In sostanza la commissione del reato non è punibile se è necessaria per salvarsi dal pericolo di un danno grave alla persona, ovvero chi non vaccinandosi commette reato non è punibile perchè la vaccinazione lo espone al rischio di un “danno grave alla persona”.
Una qualificazione della vaccinazione assolutamente devastante, eppure in linea con le considerazioni giuridiche svolte ed i dati fattuali a disposizione.
Può essere opportuno rammentare che la scriminante dello stato di necessità si riferisce ai classici casi del naufrago che respinge il compagno di sventura che si aggrappa alla tavola che può sostenere una sola persona o all’alpinista che recide la corda che non reggerebbe anche colui che ad essa si è aggrappato; in entrambi i casi il naufrago o l’alpinista, pur cagionando la morte di una persona, non rispondono del delitto di omicidio doloso.
Ebbene, nella sentenza in esame si sostiene il rifiuto di vaccinazione non può concretare alcun reato perché, quanto meno con riferimento alle vaccinazioni Covid, il rifiuto stesso sarebbe giustificato dalla necessità di evitare “un danno grave alla persona”, al quale danno si è esposti nell’ipotesi di vaccinazione.
Tali affermazioni si pongono agli antipodi del requisito, costantemente affermato dalla Corte Costituzionale, secondo il quale la vaccinazione deve “migliorare o preservare la salute di chi ad essa si sottopone”.
IL DIRITTO AL LAVORO, LA DIGNITA’, IL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA
Vi è un ultimo aspetto della sentenza del Giudice militare che va considerato.
Nella scriminante dello stato di necessità colui che commette il reato è “costretto dalla necessità di salvare sè…dal pericolo attuale di un danno grave alla persona”, ma la scriminante non opera se il danno era “altrimenti evitabile”, ovvero, per riprendere l’esempio svolto, se il naufrago poteva aggrapparsi alla barca del soccorritore non è giustificato il comportamento di sottrarre la tavola all’altro naufrago e, pertanto, risponderà di omicidio doloso.
Sempre rammentando che si è nell’ambito del giudizio penale, il Giudicante affronta la questione circa la sussistenza nella fattispecie concreta di tale requisito al fine di configurare la scriminante dello stato di necessità.
In sostanza, detto in parole anche troppo semplici, il reato di forzata consegna poteva non essere commesso in quanto era sufficiente non vaccinarsi e non entrare nella struttura militare.
Il che, in altri termini, è quanto contenuto al termine, e forse in una fase di “stanchezza motivazionale”, della sentenza 14/2023, laddove si dichiara che “l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di adempiere o sottrarsi all’obbligo assumendosi responsabilmente in questo secondo caso le conseguenze previste dalla legge”.
Orbene, è pur vero che la vaccinazione è solo “obbligatoria”, come peraltro è sempre stata e non oggetto di coercizione fisica, ma non è possibile, nella prospettiva di una motivazione congrua ed esauriente, eludere il tema delle conseguenze che derivano dall’inadempimento all’obbligo vaccinale, una sorta di “fai quello che vuoi e ne sopporterai le conseguenze”.
Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale ha inciso sul diritto al lavoro, sul reperimento dei mezzi di sostentamento e, quindi, sulla propria vita e salute, ha inciso sulla libertà di movimento, sul diritto all’istruzione e su altri diritti costituzionali che non possono essere privi di considerazione e ricompresi nel semplicistico e vuoto richiamo alle “conseguenze previste dalla legge”, operato dalla sentenza 14/2023 della Corte costituzionale.
La leggerezza dell’affermazione della Corte è evidente, è un arrendersi a tutte “le conseguenze previste dalla legge”, che, al contrario, qualora coinvolgano diritti di rango costituzionale, devono essere poste a confronto con la tutela della salute pubblica, in termine di proporzionalità, parametro strettamente correlato con la ragionevolezza, valutando se è possibile tutelare la salute collettiva con il minimo sacrificio per gli altri diritti costituzionali coinvolti e, soprattutto, nella imperativa tutela e salvaguardia del nocciolo fondamentale dei diritti costituzionali, vanificando il quale non si tratta solo di diritto costituzionale ma di civiltà giuridica ed umana.
Infine, l’ultima “graffiata” del Giudice partenopeo: non ci si può limitare a dire che il “danno o pericolo grave alla persona” lo si può evitare semplicemente non vaccinandosi, proprio considerando l’ulteriore “danno grave” che dalla mancata vaccinazione deriva alla persona, ovvero l’impossibilità di prestare la propria attività lavorativa e la privazione di ogni emolumento.
Il riferimento è alla rilevanza costituzionale del diritto al lavoro (articoli 1, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione). L’impossibilità del lavoro comporta un “danno grave” che non consiste unicamente nell’essere privi di mezzi di sostentamento e di guadagno che consentono di soddisfare diritti primari della persona quali la stessa vita, la salute e l’abitazione. Infatti il lavoro consente l’estrinsecazione della personalità di ognuno ed esprime “la dignità personale dell’essere umano che vuole mantenersi con le proprie forze”, perchè senza lavoro “si scivola nel degrado e nella dipendenza”: il “danno grave” è anche la lesione della dignità determinata dal divieto di lavorare.
Senza fatica il Giudice militare trova nella giurisprudenza della Corte Costituzionale valorizzazioni ai massimi livelli del lavoro quale “fondamentale diritto di libertà della persona” ed “imprescindibile presidio della dignità umana”.
Se è così, e spiace rilevare che in tempi di Covid questa memoria sia venuta meno, il lavoro è espressione di quel rispetto della persona umana che l’articolo 32 della Costituzione pone quale limite invalicabile per il legislatore nei confronti di qualunque trattamento sanitario obbligatorio.
Ma laddove il legislatore impone una vaccinazione assolutamente inidonea a prevenire il contagio e, pertanto, priva di alcuna efficacia, pervenendo ad ancorare all’eseguita vaccinazione lo stesso diritto al lavoro, ciò comporta la violazione sia dei requisiti del trattamento sanitario obbligatorio sia del limite assoluto del rispetto della persona umana.
Come la stessa Corte costituzionale ha insegnato nella sentenza 141/2019, con la quale sono state giudicate infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento alla legge 75/1958, c.d. legge Merlin, relativamente al favoreggiamento ed al reclutamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata, esiste un nucleo di dignità essenziale ed oggettiva che neppure alla stessa persona è consentito disporre e lo stesso nucleo di dignità si impone rispetto del legislatore. Privare la persona del diritto al lavoro vuol dire privarla del diritto ad una vita libera e dignitosa.
Questo non è consentito al legislatore ed il lavoro per la persona che “intende vivere una vita libera e dignitosa non è una scelta bensì una necessità”.
Sul fondamento dell’esigenza di salvaguardare tale dignità poggia, unitamente alla sussistenza degli altri elementi della scriminante di cui all’articolo 54 del codice penale, la liceità della commissione del reato, perché non lavorando la persona non avrebbe in alcun modo evitato (“non altrimenti evitabile”) la lesione della propria dignità. Quindi il militare che commette il reato di forzata consegna per adempiere al suo dovere lavorativo e nel contempo esercitare il diritto al lavoro non è punibile.
Il Giudice napoletano, con forte radicamento nella stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, opera una lettura costituzionalmente orientata e sancisce che la violazione della norma penale per salvaguardare il diritto al lavoro e l’inerente dignità non sono punibili.
CONCLUSIONI
Pur dando atto del contesto penalistico nel quale si colloca e delle relative specificità, dalla sentenza annotata si ricavano tre affermazioni di enorme rilevanza:
- l’inidoneità del vaccino a prevenire il contagio e quindi l’irragionevolezza di ogni norma che sulla base di una falsamente asserita efficacia del vaccino stesso operi una discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, negando a quest’ultimi libertà e diritti;
- la qualificazione della vaccinazione Covid quale “pericolo di grave danno alla persona”, in considerazione degli accertati e gravi effetti avversi che non hanno carattere di imprevedibilità, bensì carattere sistematico e numericamente rilevante e, pertanto, la non punibilità in presenza degli altri requisiti della scriminante dello stato di necessità di cui all’articolo 54 del codice penale;
- la contrarietà alla Costituzione della legge ed ancora più di ogni atto amministrativo che subordini ad una vaccinazione con tali caratteristiche il diritto al lavoro, in considerazione del rispetto dovuto alla dignità della persona ed al ruolo che il lavoro ha nella carta costituzionale, trattandosi di limite assoluto che si fonda sul dovuto “rispetto della persona umana” di cui allo stesso articolo 32 della Costituzione.
Milano, 11 aprile 2023
