TRIBUNALE DI FIRENZE – DECRETO 6 LUGLIO 2022
LA VICENDA PROCESSUALE
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana con provvedimento del 19 ottobre 2021 ha sospeso dall’esercizio della professione la psicologa ricorrente per il mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4 del decreto legge 44/2021 convertito con legge 76/2021.
La psicologa sospesa inizialmente proponeva ricorso avanti al TAR Toscana il quale, con sentenza definitiva del 6 maggio 2022, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in quanto nella fattispecie concreta erano coinvolti “diritti primari della persona” di competenza del Giudice Ordinario.
La psicologa presentava al Tribunale di Firenze ricorso urgente in sede cautelare per la sospensione del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi e il Giudice monocratico pronunciava “inaudita altera parte” in data 6 luglio 2022 il decreto oggetto delle presenti note.
Si tratta di un provvedimento pronunciato senza contraddittorio (“inaudita altera parte”) e, pertanto, il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi avrà la possibilità solo nel prosieguo della vicenda processuale di svolgere le proprie argomentazioni. Il Giudice, conformemente alle previsioni di cui all’articolo 669 sexies secondo comma del codice di procedura civile, ha ritenuto che “la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento”, in quanto il trascorrere dei relativi tempi processuali avrebbe determinato ”un irreparabile nocumento” ai diritti primari della ricorrente (lavoro, dignità e sostentamento personale), considerato anche “il tempo già trascorso a seguito del procedimento davanti al TAR”.
Pertanto, il Giudice ha sospeso il provvedimento dell’Ordine degli Psicologi della Toscana ed ha autorizzato “l’esercizio della professione senza sottoposizione al trattamento iniettivo, lavorando in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati”.
LE REAZIONI AL DECRETO
Il provvedimento è carico di motivazioni, esame delle fonti normative, riferimenti alle risultanze scientifiche ed è stato accolto con inevitabili reazioni di segno opposto.
Da una parte è stato valutato quale una sorta di riconoscimento della fondatezza delle critiche che da circa due anni sono state rivolte alla normativa COVID, sia in termini prettamente giuridici che con riferimento agli asseriti dati scientifici che intendevano costituirne il fondamento.
Dall’altra parte sono stati espressi commenti che sono andati oltre una legittima e ragionata critica.
In tale prospettiva si è particolarmente distinto lo stesso ministro Speranza il quale, dopo la premessa dal sapore manifestamente retorico circa la sua appartenenza ad una parte politica aliena dal commentare le sentenze, con una plateale eccezione a tale regola ha qualificato il provvedimento “irricevibile e privo di ogni evidenza scientifica”, giungendo a definirlo “una sentenza di cui dobbiamo vergognarci”, peraltro, senza pretendere dal Ministro una tale sottigliezza, confondendo “sentenza” con “decreto”.
Più sobrio l’Ordine degli Psicologi della Toscana il quale, non senza qualche ironia ricevuta circa la conoscenza della lingua latina, ha dichiarato che “non accetteremo ob torto collo questo provvedimento. Pertanto ci opporremo nelle opportune sedi”.
E’ anche intervenuto, non si comprende bene a quale titolo se non il timore che l’orientamento del Giudice si possa estendere dagli psicologi ad altre categorie mediche soggette all’obbligo vaccinale, il Consiglio dell’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri di Firenze ribadendo che “non ci sono e non ci devono essere eccezioni…dopo ciò che è accaduto col COVID non possiamo permettere deroghe e comportamenti irresponsabili”.
Le reazioni dei due Ordini sono da porre in relazione con il ruolo che il decreto legge 172/2021, convertito con legge 3/2022, ha affidato agli stessi Ordini professionali, ovvero di procedere all’accertamento dell‘inadempimento dell’obbligo vaccinale, il quale accertamento, come recita il decreto convertito, “ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie”.
Ai competenti Ordini compete la sollecitazione attiva alla vaccinazione, la verifica incrociata tra i dati dell’albo con quelli del data base governativo del green pass, l’invito al sanitario inadempiente a dare giustificazione e, conclusivamente, l’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale. Merita di essere segnalato, anche per comprendere lo zelo perlomeno “particolare” impiegato dagli Ordini professionali nello svolgimento delle attività loro devolute, che l’inottemperanza degli Ordini all’attività dovuta costituisce violazione, ai sensi del decreto legislativo 233/1946, che può determinare lo scioglimento ed il commissariamento dell’Ordine, di fatto reso una meccanica “longa manus” dell’apparato amministrativo.
Se in una prima fase normativa questa attività era devoluta alle ASL, l’affidamento agli Ordini professionali ha realizzato una contrapposizione tra costoro ed i propri iscritti, dal punto di vista politico in continuità con una certa divisività che è penetrata a vari livelli ed in diversi ambiti nel corpo sociale.
La linea perseguita attraverso i provvedimenti che si sono succeduti nel tempo è stata nel senso di sgravare l’apparato amministrativo da compiti e funzioni che gli sono tradizionalmente propri e di caricarli su persone ed enti non compiutamente integrati nella pubblica amministrazione, con la previsione di sanzioni in caso d’inadempimento, emblematici essendo al riguardo i casi dei controlli dei datori di lavori sui dipendenti e dei titolari di pubblici esercizi sui clienti.
L’effetto creato è stato nel senso di un “allineamento” degli ordini allo “spirito” punitivo che ha ispirato l’intera legislazione in materia di obblighi vaccinali, del tutto sacrificando la tutela in sede amministrativa e giudiziaria degli iscritti, senza farsi mancare neanche episodi di vero e proprio “eccesso di zelo”.
DIRITTO AL LAVORO
La normativa COVID ha inciso pesantemente sul diritto al lavoro, sia imponendo la vaccinazione quale requisito per svolgere l’attività lavorativa che richiedendo, quale alternativa, la sottoposizione al tampone, molecolare ogni 72 ore o antigenico ogni 48 ore.
L’incidenza sul diritto al lavoro, per la cui rilevanza costituzionale basterebbe citare gli articoli 1, 4 e 36 della Costituzione, è stata tale da poter affermare che si è trattato di una compressione che ha superato il parametro, anch’esso di rilevanza costituzionale, della ragionevolezza e del carattere non arbitrario della legislazione.
Il decreto in esame puntualizza che il diritto al lavoro è acquisito per “nascita”, collocandolo nell’ambito dei diritti inviolabili della persona, con una funzione, come rende chiaro l’articolo 4 della Costituzione, non solo di realizzazione delle proprie aspirazioni e capacità, ma anche sociale (“progresso materiale o spirituale della società”) che lo qualifica, oltre che diritto della persona, anche dovere, con un collegamento immediato con l’articolo 2 della Costituzione che si riferisce ai “doveri inderogabili” in un’ottica squisitamente solidaristica.
Il bilanciamento tra i diritti e gli interessi di rango costituzionale coinvolti non è mai stato un obiettivo della legislazione COVID, la quale ha sacrificato il diritto/dovere al lavoro, con risultati comunque non positivi sul piano della prevenzione della diffusione del COVID ed in maniera strumentale al fine di raggiungere il risultato del massimo incremento del numero di vaccinazioni.
Si è completamente tralasciato di considerare che per mezzo del lavoro la persona soddisfa non solo esigenze relative alle proprie aspirazioni e capacità, ma anche esigenze della vita che si collocano al livello primario (per tutte, alimentazione e bisogno abitativo) e che, quindi, il rapporto da prendere in considerazione non è tanto quello tra la salute pubblica ed il lavoro del singolo, quasi considerato unicamente come mezzo per esprimere la propria creatività, una sorta di visione snobistica del lavoro, ma tra la salute pubblica e la salute individuale, posta in pericolo dall’impossibilità di una alimentazione adeguata, di vivere in una abitazione confortevole, di acquistare medicine e di svolgere accertamenti sanitari, tutto sacrificato dalla destinazione di risorse pubbliche al contrasto alla diffusione del COVID e dall’impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa.
Si tratta di una considerazione resa più che mai attuale e non più eludibile dai dati che ormai confermano l’aumento della mortalità e delle malattie durante la pandemia e alla quale significativamente il decreto in esame si riferisce laddove accenna all’impossibilità della psicologa sospesa di “sostentarsi col proprio lavoro” e che in analoghi provvedimenti ha significato un altrettanto esplicito riferimento alla mancanza di altri adeguati redditi e, molto più prosaicamente, all’impossibilità di pagare il mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione ove si risiede.
La devastazione del diritto al lavoro è pervenuta, nel crescendo della legislazione COVID, ad annullare financo le più elementari misure di bilanciamento prospettate in ambito giuridico e scientifico ovvero:
- l’obbligo per il datore di lavoro di attivarsi per adibire il lavoratore a mansioni che non implichino contatti per il pubblico, solo inizialmente previsto nell’ambito sanitario,
- la valorizzazione dello smart working, in quanto non implica contatto con altre persone e consentirebbe, comunque, il lavoro retribuito; al contrario si è precisato che tale modalità di lavoro non doveva essere utilizzata per eludere gli obblighi di vaccinazione con ciò rendendo palese la finalità della normativa, ovvero la vaccinazione, non la mancata diffusione del COVID e si è giunti a ritenere, proprio nell’ambito delle professioni sanitarie, soggetto all’obbligo di vaccinazione anche lo stesso professionista che esercita la propria attività esclusivamente da remoto;
- considerare lo stesso tampone, antigenico o molecolare, quale modalità alternativa alla vaccinazione, prevedendo, invece, a prescindere da ogni questione relativa all’onere economico, obblighi di vaccinazione estesi ad ampie categorie di lavoratori e agli ultra cinquantenni in generale;
- valutare, almeno in numerosi ambiti di lavoro, la sufficienza di comportamenti volti ad impedire la diffusione del contagio, quali distanziamento interpersonale, dispositivi di protezione, elasticità dell’orario di lavoro.
La normativa in materia di obblighi vaccinali ha sacrificato, oseremmo dire “annullato”, il diritto al lavoro e con correttezza giuridica il decreto in esame rammenta, non solo all’ambiente giuridico, che è un diritto che compete a ciascuno “per nascita”, non essendo oggetto di una “graziosa concessione” di autorità pubbliche, proprio per la sua connessione con la dignità e le elementari esigenze della persona. E’ un’osservazione che potrebbe ripetersi per altri diritti fondamentali, per come sono stati trattati dalla normativa COVID.
IL FALLIMENTO DELLA CONCLAMATA FINALITA’ DELL’OBBLIGO DI VACCINAZIONE
L’obbligo di vaccinazione si propone lo scopo, dichiarato dal legislatore, di “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e di assistenza”.
Senza l’intenzione con queste brevi note di analizzare aspetti scientifici, ci limitiamo ad osservare che appaiono lontanissimi e quasi inimmaginabili i tempi in cui si poteva impunemente affermare che “gli appelli a non vaccinarsi sono inviti a morire, oppure a far morire: non ti vaccini, contagi, muori, o fai contagiare e fai morire”.
I soli dati ufficiali dei decessi per COVID relativi all’agosto 2022 (ovvero dopo oltre un anno e mezzo di vaccinazioni a ritmo serrato) hanno abbondantemente superato le migliaia ed inducono ad un confronto carico di preoccupazioni e fortemente problematico con quelli dell’agosto 2020 e 2021.
Il che conduce ad un drammatico e razionale dilemma.
- o i dati erano errati sin dall’inizio e l’intera risposta scientifica e normativa al COVID è stata falsata con danni, ormai in gran parte, irreparabili, rendendo l’affidabilità delle rilevazioni e di coloro che le hanno eseguite talmente minima da non meritare alcuna fiducia per il futuro;
- o i dati erano e sono corretti e allora la risposta al COVID è stata produttiva, non riduttiva, di morti con una previsione per il futuro che non lascia presagire nulla di buono, come i dati sull’emersione di effetti avversi anche gravi suggeriscono (trattandosi ancora e soltanto di effetti a breve termine…) e questo impone immediatamente di valutare gli effetti del vaccino, la sua capacità di arrestare la pandemia, le sue conseguenze sul sistema immunitario e sulla salute in generale.
Due prospettive entrambe inquietanti.
Da questo punto di vista è, ormai, un dato di fatto e nulla più, quanto si afferma nel decreto ovvero che si è verificato “un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi”.
Si impone, pertanto, una rigida applicazione del principio di precauzione, lo stesso che in vari Paesi ha precluso l’introduzione di alcun obbligo di vaccinazione, ha ridotto l’ambito dei “lockdown”, che ormai definire “patogeni” è più che appropriato e non ha consentito vaccinazioni per minorenni o, addirittura, infradodicenni.
Senza entrare in dettagli, ormai noti, i confronti con gli altri Paesi sul piano dell’efficacia delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID sono per l’Italia impietosi: in rapporto alla popolazione, l’Italia è ai primi posti della triste graduatoria per mortalità e contagi.
Del tutto condivisibile, sempre come dato di fatto, la conclusione del decreto: lo scopo che il legislatore si è prefissato “è irraggiungibile”, confidando che non si verifichino, involontariamente, stante la giuridica presunzione di buona fede, altre conseguenze distruttive per la salute anche delle generazioni a venire.
ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE ovvero “la salute come interesse della collettività”
Crescerà nei prossimi mesi l’attesa per la pronuncia della Corte Costituzionale, fissata per la fine di novembre, avente ad oggetto le ordinanze con le quali diversi giudici hanno rimesso alla stessa Corte la questione di legittimità costituzionale della normativa in tema di vaccinazione obbligatoria.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sul punto un certo grado di stabilità che è articolato su vari livelli:
- la rilevazione di una situazione tale da imporre la vaccinazione obbligatoria è lasciata alla discrezionalità del legislatore il quale, da un lato deve agire con criteri di ragionevolezza e, dall’altra, è vincolato alle risultanze medico scientifiche, pur sempre da ponderare, valutare e verificare nel loro sviluppo e nel contesto di tutti gli interessi, anche di rilevanza costituzionale, coinvolti.
Se esiste una sorta di “vincolo scientifico” per il legislatore, questo non è da intendere nel senso che le risultanze scientifiche siano tali da imporre una soluzione uniforme e rigida, ma nel senso che il legislatore non può prescindere da quelle risultanze, come accertate e convalidate dalla comunità scientifica, risultanze, comunque, da valutare e armonizzare con i diritti costituzionali, senza che mai la salute, come affermò la stessa Corte, diventi una sorta di “diritto tiranno”, che sopprime, per citarne solo alcune coinvolte nella normativa COVID, la libertà di movimento, di educazione, di istruzione, di lavoro, di culto, di associazione e manifestazione.
Ferma restando, nei limiti indicati, la valutazione discrezionale del legislatore, in punto COVID le risultanze scientifiche non sono mai apparse così uniformi e stringenti, se solo si considera la bassa letalità, la possibilità di cure precoci ed efficaci, gli strumenti disponibili e i comportamenti attuabili per diminuire fortemente la diffusione del contagio e la malattia.
Imporre la vaccinazione obbligatoria è, però, molto di più che una ragionevole reazione all’epidemia, ovvero è necessario, in estrema sintesi:
- il significativo beneficio per la salute pubblica, da intendere come salute delle persone non vaccinate;
- il miglioramento o, almeno, il mantenimento dello stato di salute in capo ai soggetti vaccinati, essendo accettabili effetti avversi che siano temporanei, non gravi e numericamente limitati.
Il Giudice fiorentino contesta la sussistenza di entrambi i requisiti.
Sul primo punto il Giudice afferma “la mancanza di benefici per la collettività” e anche i dati sopra citati parrebbero supportare quest’affermazione.
Al riguardo occorre sgombrare subito il campo da un’argomentazione meramente ipotetica, ovvero “quanti morti avremmo avuto senza i vaccini”.
Si tratti di un argomentare simile a quello di chi sostiene che, mi perdonino gli ufologi, categoria alla quale nella mia adolescenza ho entusiasticamente aderito, gli extraterresti esistono. Non sono gli scettici a dover dimostrare che esistono, allo stesso modo che non spetta al Giudice fiorentino dimostrare la falsità di un’affermazione meramente ipotetica, spettando l’onere della prova a chi afferma un fatto e la sua esistenza, non a chi attende che quella prova sia fornita.
Peraltro, come già accennato, i confronti con gli altri Paesi in termini di mortalità e contagio indicano una situazione reale, non ipotetica, diversa e che induce a ritenere che un’accentuazione delle misure adottate lungi dal ridurre mortalità e contagi li avrebbe incrementati.
“L’invito a vaccinarsi è un invito allo sviluppo di varianti virali, ad indebolire il sistema immunitario, a provocare l’emersione di patologie rare o praticamente scomparse, a generare un numero straordinariamente elevato di effetti avversi, anche gravi”, si potrebbe dire parafrasando le parole dell’illustre personaggio pubblico.
Sul piano dell’individuazione della “salute pubblica” i sostenitori della vaccinazione, sempre e comunque, hanno percorso un’altra strada, ovvero abbandonando quella ormai impraticabile dell’eliminazione del COVID, ovvero zero-COVID, hanno sostenuto che il vero scopo della vaccinazione è impedire che si verifichi il sovraffollamento dei reparti ospedalieri e di terapia intensiva in particolare. Occorre affermare con forza che questa finalità non è assimilabile alla “salute quale interesse della collettività” alla quale fa riferimento l’articolo 32 della Costituzione.
L’obbligo di vaccinazione trova il fondamento costituzionale nel principio di solidarietà, in quanto l’appartenenza alla collettività impone i doveri inderogabili di solidarietà ai quali fa riferimento l’articolo 2 della Costituzione. La persona sana è obbligata a vaccinarsi perché la vaccinazione costituisce lo strumento maggiormente appropriato per raggiungere l’immunità di gregge ed impedire che la malattia si diffonda e colpisca coloro che non possono vaccinarsi per ragioni di salute. L’obbligo di vaccinazione è rapportato al beneficio della collettività consistente, attraverso l’immunità di gregge, nell’impedire la diffusione della malattia.
Questa è la posizione fatta propria dalla Corte Costituzionale nella sentenza 5/2018 con la quale ha riconosciuto la legittimità costituzionale della normativa di cui al decreto legge 73/2017 (“decreto Lorenzin”), convertito con modificazioni dalla legge 119/2017.
L’obbligo di vaccinazione non può, quindi, essere giustificato sulla base dell’incapacità dell’apparato pubblico di predisporre un’adeguata risposta di tipo ospedaliero o comunque sanitaria, altrimenti si verificherebbero due conseguenze:
- la deresponsabilizzazione dell’apparato pubblico, il quale troverebbe nell’obbligo della vaccinazione la risposta alla propria inattività ed incapacità anche organizzativa;
- l’estensione della vaccinazione a tutta una potenziale serie di patologie, inevitabile se trovasse applicazione il principio che il vaccino ha la funzione di evitare il collasso delle strutture sanitarie. Paradossalmente si potrebbe arrivare ad imporre la vaccinazione contro il colesterolo per l’insufficienza dei reparti ospedalieri, estendendo la logica sottostante al principio a qualunque medicinale la cui somministrazione diverrebbe obbligatoria al solo fine di impedire lo sviluppo della patologia, stante l’insufficienza di attrezzati luoghi di cura. Una vera e propria perversione della finalità, che dimentica un principio di civiltà, prima ancora che giuridico, ovvero che la vaccinazione è un sacrificio imposto per la salute degli altri, non per ovviare all’inefficienze dell’apparato pubblico.
La medesima perversione è evidente nella proposta, avanzata anche da esponenti del mondo medico e politico, di fare sostenere le spese ospedaliere ai ricoverati per COVID non vaccinati, non solo perchè già pagando le ordinarie imposte si contribuisce all’assistenza sanitaria, ma, ancora più fondamentalmente, perchè il diritto di cura che ciascun cittadino vanta nei confronti della pubblica sanità non può essere subordinato alla rettitudine od alla legalità del comportamento (guidare l’auto rispettando le regole della circolazione stradale, non abusare di alcol, non fare uso di droghe, tenere comportamenti sessualmente irreprensibili) ma è ancorato unicamente al bisogno della persona, pena la deriva verso uno Stato autoritario ed etico, che invade ogni spazio di libertà della persona e impone la propria morale con sanzioni per le violazioni commesse.
Neppure le esigenze di finanza pubblica possono avere rilievo ai fini dell’imposizione dell’obbligo vaccinale come ha affermato il Tribunale di Padova che, con ordinanza in data 28 aprile 2022 e diversamente dal Giudice fiorentino, ha rimesso alla Corte la questione circa la legittimità costituzionale della normativa in tema di vaccinazione obbligatoria, in quanto “l’aggravio dei ricoveri ospedalieri in un contesto di risorse limitate” determinato dalle persone non vaccinate che contraggono il virus, trattandosi di rilievo relativo alla finanza e non alla salute pubblica, non è idoneo a derogare ai principi che l’articolo 32 stabilisce al fine di imporre la vaccinazione obbligatoria e ledere, di conseguenza, il diritto all’autodeterminazione terapeutica. E’ la salute pubblica, intesa come salute delle singole persone ad avere rilevanza ai fini dell’imposizione del trattamento sanitario obbligatorio, non le esigenze di finanza pubblica connesse alla spese sanitarie.
Questa è la corretta visione “personocentrica” così definita dal Giudice fiorentino, fatta propria dalla Costituzione la quale non consente di sacrificare la libertà di cura e di autodeterminazione del singolo a vantaggio di un difetto organizzativo e finanziario della struttura pubblica.
Il rischio è una “slippery rope” senza termine, dove la cura è imposta ed asservita agli interessi finanziari, organizzativi ed ideologici dello Stato, non delle persone.
ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE ovvero “la libertà di cura” e “gli effetti avversi”
Il diritto alla salute di cui all’articolo 32 della Costituzione, come noto, ha due riflessi: il diritto di essere curato dal sistema sanitario pubblico e il diritto a scegliere la cura, altrimenti detto all’autodeterminazione sanitaria, con una diretta incidenza in tema di vaccinazione.
Si trattasi del secondo punto analizzato dal Giudice fiorentino, ovvero l’incidenza della vaccinazione sullo stato di salute dei vaccinati.
Nell’ambito della vaccinazione viene in considerazione questo secondo aspetto, in quanto attraverso l’obbligatorietà della vaccinazione il singolo viene privato della libertà di autodeterminarsi in ambito sanitario. Tale tematica, sia detto per inciso, non ha nulla a che vedere non quella relativa al “suicidio assistito”, in quanto nella vaccinazione la persona non ha chiesto alcun aiuto, ma, al contrario, si sta opponendo ad un atto sanitario che costituisce un’ingerenza invasiva sul proprio corpo, senza averne dato il consenso ed, anzi, manifestando opposizione.
Il Giudice fiorentino ha “rilevato che l’articolo 32 della Costituzione non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo e, tantomeno, di sottoporlo a sperimentazione mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato”.
Si tratta di un’affermazione estremamente carica di implicazioni e che, ad una prima e superficiale lettura, non pare in armonia con il quadro costituzionale sopra delineato, ma il punto chiarificatore è il significato da assegnare al termine “sacrificare”.
Come accennato la giurisprudenza riconosce l’ammissibilità sul piano costituzionale dell’obbligo di vaccinazione, ma un limite essenziale è dato dagli effetti avversi del vaccino. Se da un lato il principio solidaristico può imporre al singolo la vaccinazione obbligatoria, gli effetti avversi, che possono essere causalmente riferiti alla somministrazione di ogni farmaco e del vaccino in particolare, devono avere caratteristiche di temporaneità, non gravita e limitatezza numerica al fine di poter affermare che, se anche la salute del vaccinato non ne trae un vantaggio, non vi è peggioramento o pregiudizio significativo.
Quindi merita condivisione, così intesa, l’affermazione del Giudice del Tribunale di Firenze, secondo la quale non è consentito il “sacrificio” del singolo, ovvero non è consentito strumentalizzare il singolo per ottenere o garantire la salute degli altri, senza un’attenta considerazione degli effetti sulla salute del vaccinato causati dalla vaccinazione stessa.
Questa valutazione è stata determinante per il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, il quale, con ordinanza del 22 marzo 2022, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione circa la legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale. A parere dell’autorevole consesso gli effetti avversi della vaccinazione contro il COVID non rispettano i parametri che tali effetti devono avere secondo la giurisprudenza della stessa Corte ed a tale conclusione il Consiglio di Giustizia Amministrativa è pervenuto comparando le segnalazioni degli effetti avversi causati dalle vaccinazioni già obbligatorie con quelli cagionati dalla vaccinazione COVID, ovvero 109 effetti avversi ogni 100.000 dosi somministrate (contro i 17,9 relativi alle vaccinazioni precedenti) e 17,6 effetti avversi gravi ogni 100.000 vaccinazioni (contro 1,9 relativi alle vaccinazioni precedenti).
Il quadro che ne è derivato, basato su dati rilasciati dalle pubbliche e competenti autorità, ha allarmato il Consiglio di Giustizia Amministrativa e induce a condividere l’affermazione del Giudice fiorentino che la singola persona vaccinata sia stata “sacrificata”, ovvero sottoposta ad eventi avversi oltre un limite ragionevole ed accettabile, il tutto con riferimento a dati già raccolti in un limitato periodo temporale.
Per quanto riguarda l’interesse collettivo che può permettere il sacrificio della libertà di cura e dell’autodeterminazione sanitaria, nei suddetti termini limitati, deve trattarsi di un interesse “vero”, avendo la Corte Costituzionale configurato un vincolo giuridico per il legislatore di prendere a base delle proprie discrezionali scelte legislative le risultanze scientifiche, provenienti dalla affidabile comunità scientifica, condivise nello stesso ambito e soggette a revisione e controllo periodico anche in relazione all’andamento della pandemia.
ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE ovvero “obbligo” non “costrizione”
Merita un accenno anche l’obiezione secondo la quale nessuno, tranne alcune categorie che si sono col tempo ampliate in modo significativo (oltre alle professioni sanitarie, è sufficiente citare i lavoratori della scuola, della difesa, della sicurezza, del soccorso pubblico, della polizia locale, della scuola e dell’amministrazione penitenziaria, fino a pervenire all’amplia platea degli ultra cinquantenni), è stato obbligato a vaccinarsi, perchè il meccanismo del green pass non lo imponeva quale obbligo, “limitandosi” o a richiedere in alternativa alla vaccinazione il tampone molecolare o antigenico o a precludere determinate attività.
L’argomentazione non ha mai convinto e, difatti, col passare del tempo ha perso consistenza anche da parte degli stessi iniziali sostenitori.
Infatti:
- lo Stato può obbligare alla vaccinazione solo e soltanto in presenza dei rigidi presupposti che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha precisato; a questi presupposti si deve attenere la legge che prescrive l’obbligo vaccinale e non è possibile bypassare l’obbligo e tutta la normativa relativa (ivi compreso l’indennizzo per gli effetti avversi significativamente “dimenticato” dal legislatore per quasi due anni) “costringendo” alla vaccinazione, la quale assume la qualifica di requisito per l’esercizio di numerosi e fondamentali diritti costituzionali, infatti tertium non datur: o i presupposti per l’obbligo vaccinale sono presenti e allora la legislazione lo può legittimamente prevedere o tali presupposti non sussistono e allora non vi è spazio per una legislazione che surrettiziamente lo introduce, lasciando al singolo una libertà che è solo apparente, in quanto svuotata dei contenuti che sono intimamente legati alla dignità della persona, quali il lavoro, il movimento nel territorio, l’associazione e la manifestazione delle proprie opinioni, l’istruzione, la cultura, l’esperienza religiosa e, addirittura, la partecipazione ai lavori parlamentari espressione massima dell’attività degli organi costituzionali;
- la normativa COVID e Green Pass in particolare, ha rappresentato l’occasione per aggirare i presupposti dell’obbligo vaccinale in una sorta di inedita sperimentazione legislativa, con l’auspicio che non rimanga indenne dalla censura della Corte Costituzionale, in una situazione di insussistenza dei presupposti dell’obbligo vaccinale e l’incidendo fino all’annichilimento di diritti e libertà fondamentali, per tornare al linguaggio del Giudice fiorentino, “acquisiti per nascita”.
OBBLIGO DI VACCINAZIONE E “TRATTAMENTO SPERIMENTALE”
Sulla questione dell’essere o meno la vaccinazione Covid un “trattamento sperimentale sugli essere umani”, come si esprime il decreto in esame, possiamo porre alcuni punti fermi, sia pure in maniera estremamente sintetica come richiesto dalla natura delle presenti note:
- nell’Unione Europea i farmaci sono immessi in commercio sulla base di tre diverse autorizzazioni, ovvero standard, condizionata e urgente. Tralasciando l’autorizzazione in via di urgenza, il percorso dell’autorizzazione standard presuppone diverse fasi, le quali sono svolte in maniera consecutiva al fine di poter verificare i risultati di ciascuna fase prima di passare alla successiva.
L’autorizzazione condizionata è caratterizzata dallo svolgimento delle fasi non in maniera consecutiva, ma in maniera parzialmente sovrapposta, il che consente di accorciare i tempi della sperimentazione e di immettere in commercio il farmaco prima del completamento di tutte le fasi, sussistendo nel contempo l’obbligo della società produttrice di fornire informazioni adeguate in modo da consentire alle autorità di controllo di aggiornare continuamente il quadro complessivo per adottare le soluzioni più consone alla tutela della salute;
- i vaccini COVID sono al confine della definizione di “farmaci sperimentali”, ma è certamente appropriata quella di “farmaci non pienamente sperimentati”, il che imporrebbe il rispetto e la rigida applicazione del principio di precauzione, in quanto ancora non sono noti gli effetti a medio e lungo termini (e quelli a brevi fanno intravedere preoccupanti esiti) e non, al contrario, una diffusione di massa anche verso categorie che, fin da subito, hanno dimostrato di essere aliene da effetti gravi a seguito del contagio da COVID (giovani e persone senza patologie pregresse in primo luogo, non anziani in generale);
- il presupposto fondamentale per autorizzare l’immissione in commercio di un farmaco in via condizionata è la presenza di un “bisogno medico non soddisfatto” da un farmaco in commercio e su questo presupposto si è sviluppata una questione di enorme e tragica rilevanza: l’asserita mancanza di cure per fronteggiare il COVID da un lato ha consentito di rilasciare l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata ai vaccini COVID, perchè se una cura vi fosse stata il vaccino avrebbe dovuto seguire il percorso dell’autorizzazione standard e, dall’altro, è stata costantemente ribadita dal Ministero della Sanità che nel ripetere ossessivamente “tachipirina e vigile attesa” non ha fatto altro che dare veste e conseguenze giuridiche al presupposto della mancanza di cure, negando pervicacemente ogni e qualsiasi ruolo ad antibiotici, cortisone, idrossiclorochina, ivermectina, insomma a tutto;
- il collegamento tra “assenza di cure” e “autorizzazione condizionata” è destinato anche in futuro a giocare un ruolo decisivo, anche rispetto ad altri trattamenti sanitari e con il rischio che siano immessi in commercio, addirittura resi obbligatori, farmaci anche vaccinali in palese violazione di ogni regola di prudenza sanitaria.
Sul punto è nel vero il Giudice fiorentino quando afferma che “non si conoscono gli effetti a medio e lungo termine, come scritto dalle stesse case produttrici, mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi”.
Si è imposto obbligatoriamente o attraverso una vera e propria coercizione indiretta attinente a diritti e libertà fondamentali immanenti alla dignità della persona umana, un vaccino non pienamente sperimentato e, soprattutto, in assenza di una costante e periodica verifica delle risultanze vaccinali, specie relative agli effetti avversi, che, prima ancora, che dalle autorità sanitarie, è stata posta dalla Corte Costituzionale come specifico dovere per il legislatore.
Di fronte a questa considerazione lascia un poco perplessi l’argomentazione fatta propria dal Consiglio di Stato secondo la quale di autorizzazioni condizionate negli anni passati ne sono state rilasciate a decine e particolarmente nel settore dei malati oncologici gravi o, addirittura, terminali. Lascia un poco perplessi perchè pare che si mettano a confronto due situazioni completamente diverse:
– per il COVID si è imposta, formalmente o surrettiziamente, la vaccinazione a centinaia di milioni di persone sane;
– i casi citati dal Consiglio di Stato si riferivano a scelte volontarie compiute da persone con bassissime aspettative di vita, nulla che vedere con la mortalità del COVID.
Non pare proprio sia possibile un confronto che intenda essere ragionevole.
CONSENSO INFORMATO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha segnalato, nella citata ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, le lacune normative in ordine alla anamnesi vaccinale, al mancato coinvolgimento del medico di famiglia quale conoscitore della situazione sanitaria dei suoi assistiti, alle carenze del monitoraggio vaccinale, con gli inevitabili riflessi che questo comporta anche in ordine alla riduzione degli eventi avversi.
La vaccinazione di massa, veloce e senza ostacoli, non è certo il contesto migliore per verifiche sulla salute dei singoli, sia in sede di anamnesi che di eventi avversi.
Il tema del consenso informato merita una diversa trattazione a seconda che si collochi nel contesto della vaccinazione obbligatoria od in quella, sia pure insistentemente consigliata dall’apparato, della vaccinazione scelta dal singolo.
Ipotizziamo tale situazione in termini netti anche se, per quanto già scritto, la situazione normativa di questi ultimi due anni è stata caratterizzata dalla terza via, ovvero vaccinazione non formalmente obbligatoria ma requisito essenziale per l’esercizio di diritti e libertà fondamentali.
Se la vaccinazione è obbligatoria il consenso non ha spazio alcuno, in quanto non occorre consenso, trattandosi di obbligo. Non vi è alcun dubbio che sia per la vaccinazione obbligatoria che per la vaccinazione anche solo “consigliata” dalle autorità pubbliche è e rimane:
- doverosa l’informazione da parte delle autorità pubbliche dei presupposti scientifici che hanno determinato il legislatore;
- doveroso rendere pubbliche le informazioni fornite dalle aziende produttrici dei vaccini circa gli eventi avversi verificatisi e gli sviluppi della ricerca scientifica, non essendo ammesso alcun richiamo a presunte esigenze di riservatezza, considerati gli immensi riflessi pubblici, presenti e futuri, propri di una vaccinazione di massa come quella realizzata per il COVID
- doveroso rendere trasparenti le relazioni tra le autorità pubbliche, sanitarie e politiche e le stesse aziende produttrici del vaccino;
- doveroso informare costantemente circa gli effetti avversi e sui meccanismi di funzionamento del vaccino verificati sul campo per rendere edotta l’intera collettività.
Tutta questa doverosa informazione è mancata gravemente e le critiche a questo sistema formulate dal Giudice del Tribunale di Firenze colgono nel segno.
CONCLUSIONI
Il decreto del Giudice fiorentino non solo non merita l’appellativo di “vergognoso” espresso dallo stesso Ministro che non ha e non si è preoccupato di raccogliere elementi di valutazione propriamente giuridici, ma si è limitato a lanciare quasi una sorta di avvertimento, non da escludere anche in considerazione del potere disciplinare che allo stesso Ministro compete nei confronti dei magistrati.
La magistratura ha reagito con i tempi che le sono propri alla normativa COVID e Green Pass e con questo non si intende riferirsi ad una più o meno cronica inefficienza, ma al fatto che occorre che i provvedimenti normativi siano emanati, che siano applicati dalle competenti autorità pubbliche, che il cittadino destinatario di una sanzione interponga ricorso, che l’udienza sia fissata e che il giudice si pronunci, trattandosi anche di tempi imposti dai procedimenti amministrativi e giudiziari che impediscono una reazione immediata dell’autorità giudiziaria.
Ciononostante si segnalano numerose sentenze che hanno preso motivata posizione sulle incongruenze, sulle anomalie e anche sui vizi costituzionali della normativa COVID e Green Pass.
Esiste sicuramente una parte della giurisprudenza che ha manifestato sensibilità giuridica e costituzionale in particolare e che non si farà influenzare né dalle immotivate e offensive affermazioni del Ministro competente, nè dalla mancanza di un chiaro sostegno da parte dell’Associazione Nazionale Magistrati, solitamente ben vivace anche per molto meno di un Ministro che definisce pubblicamente “vergognoso” un provvedimento giurisdizionale.
“Esiste un giudice a Berlino”, esiste una magistratura siffatta della quale fa certamente parte con onore, competenza e riconoscenza il Giudice Dottoressa Susanna Zanda.
